Legge 311/04 art. 1 comma 336: l’aggiornamento del Catasto a Sesto Fiorentino

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
20 novembre 2006 15:00
Legge 311/04 art. 1 comma 336: l’aggiornamento del Catasto a Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino, 20 novembre 2006- In attuazione della Legge 311/04 art. 1 comma 336 sull’aggiornamento del Catasto, il Comune di Sesto Fiorentino si è attivato per rinnovare tale censimento. Attualmente, i contribuenti che si sono presentati per informazioni presso l'Ufficio Tributi sono stati circa 500.
“L’Ufficio Tributi del nostro Comune – dichiara Giovanni Vignoli, Vicesindaco e assessore alla Casa – ha confrontato i dati dell’Agenzia del Territorio di Firenze con le pratiche avviate.

Nei mesi scorsi è stata avvisata tutta la popolazione, anche grazie a due convenzioni fatte con gli Ordini dei Periti e dei Geometri”.

Nello specifico, il lavoro fatto è stato il seguente:
a) i tecnici dell’Ufficio Tributi hanno dapprima estratto i dati presenti negli archivi dell’Agenzia del Territorio di Firenze (Catasto) e confrontandoli con le pratiche di variazione presentate all’ufficio Edilizia Privata del nostro Comune, hanno rilevato n. 1141 immobili in cat. A/04 e n.

180 in cat. A/05;
b) tutta la popolazione del territorio di Sesto Fiorentino è stata avvertita (quindi anche quella potenzialmente interessata dalla norma), attraverso la pubblicazione sul giornalino del Comune inviato a casa ai cittadini e attraverso comunicati diffusi pubblicamente, della possibilità di mettersi in regola senza l’applicazione delle sanzioni.
c) inoltre, ad almeno un proprietario degli immobili interessati, è stata inviata una comunicazione scritta nella quale si invitava a regolarizzare la sua posizione, se necessario;
d) sono state stipulate apposite convenzioni con l’Ordine dei Geometri e l’Ordine dei Periti Edili per pattuire tariffe agevolate ai contribuenti che avessero voluto mettersi in regola.

Qualche numero:
Gli incarichi conferiti ai professionisti sono stati 224, dei quali 217 hanno espletato la procedura DOCFA per la modifica del classamento.
Sono pervenute 177 denunce ICI e ai rimanenti 40 è stato inviato un sollecito in modo da far loro concludere le pratiche entro il 31/12/06.
Il recupero finanziario una-tantum avuto in seguito alla presentazione delle denunce ICI è di € 15.512,67 € (di cui 1.034,47 € di interessi e 14.478,20 € di imposta) ed è quindi stimabile anche un aumento del gettito ordinario dell’ICI nel quadro dell’applicazione equa dell’Imposta.
Sono pervenute 112 dichiarazioni di conformità da parte di tecnici incaricati ed in seguito ad altri accertamenti presso l’Ufficio Edilizia Privata, sono stati valutati conformi altri 462 immobili.
Inoltre è stato verificato che in 38 casi è stato fatto il DOCFA senza che il proprietario presentasse al Comune la denuncia di variazione ICI, per i quali verrà sanzionata la mancata comunicazione.
Invece sono stati già predisposte 10 pratiche di sanzione per tardiva denuncia.

Inviate 347 richieste di revisione di rendite al catasto tramite il comma 58 art. 3 Legge 662/96 e l’Agenzia del Territorio si è già attivata iniziando la verifica sul territorio di tali immobili.

Sono state ridotte ad 11 le pratiche da inviare ai cittadini con la procedura prevista del comma 336 art. 1 Legge 311/04 dopo un'ulteriore e più approfondita ricerca negli archivi dell'edilizia privata.
Per i rimanenti immobili verranno effettuati altri accertamenti.

La Legge 311/04 art.

1 comma 336 stabiliva che “I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.

Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.

652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.”

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