Se l'affittuario straniero vuole prendere la residenza a casa tua

Perché se il contratto di affitto è in regola, i locali sono agibili e arredati, il Comune non la concede?

Roberto
Roberto Onorati
10 gennaio 2022 13:44
Se l'affittuario straniero vuole prendere la residenza a casa tua

Gentile esperto,

da qualche mese ho dato in affitto con contratto regolare, una casa di mia proprietà ad un giovane extra-comunitario, il quale ha richiesto residenza al comune. Avvertito il vigile che il soggetto era disponibile il lunedì per accertare la sua presenza in casa, il vigile è venuto a lamentarsi con la sottoscritta che la domenica sera non c'era e che secondo il vicino di casa non ci vive nessuno lì. Ho cercato di far capire al vigile che l'affittuario lavora in un ristorante e dunque non è spesso a casa e di sicuro non nel week end. Allora è andato un lunedì e l'ha trovato ma constatando che non vi era acqua calda e gas. Il vigile ha respinto la richiesta di residenza non so su quali basi.

In ogni caso ora le utenze sono allacciate. Avendo perso il lavoro il giovane è sempre a casa... Può rifare domanda di residenza? In comune mi hanno risposto che se fa domanda di nuovo, "si interesserà la magistratura".

Non capisco perché dato che il contratto di affitto è in regola, i locali sono agibili e arredati, il giovane ha tutti i documenti in regola.

Intanto c’è da precisare che non è il vigile che respinge la richiesta della residenza, ma l'ufficiale d'anagrafe. E’ probabile, in questo caso, che dopo il mancato riscontro di un'effettiva residenza riscontrata dal controllo del vigile, il comune ha rigettato la richiesta. I Comuni esaminano le richieste di trasferimento di residenza con sempre maggiore attenzione onde evitare di accogliere istanze che abbiano finalità diverse da quelle dichiarate. Vi sono infatti persone che tentano di spostare la propria residenza anagrafica allo scopo di godere di riduzioni o agevolazioni fiscali (come ad esempio quelle connesse alla «prima casa») o di tipo assistenziale; altri, addirittura, chiedono il cambio di residenza allo scopo di sfuggire ai creditori rendendo più difficile il proprio reperimento a postini e ufficiali giudiziari in caso di pignoramento. Alla luce di ciò, il Comune può rifiutare la richiesta di cambio della residenza.

Suggerisco di tornare all’ufficio anagrafe del comune e riproporre la richiesta, sollecitando migliori accertamenti. Occorre compilare un modulo prestampato che troverà presso l’Ufficio anagrafe e riempirlo per come ivi indicato. In particolare, bisogna indicare:

  • estremi della propria patente e il numero di targa delle auto, moto e altri veicoli in possesso della famiglia; ciò al fine di ottenere il cambio di indirizzo su patenti e libretti di circolazione. A differenza che in passato, infatti, non è più necessario recarsi personalmente presso la Motorizzazione per ottenere la variazione di indirizzo su patenti e libretti;
  • gli estremi del documento di identità e del codice fiscale di tutti i componenti della famiglia; se si tratta di un cittadino straniero, servono anche il permesso di soggiorno e il passaporto.

L’ufficiale dell’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi, effettuerà le iscrizioni anagrafiche, mutando la residenza in tempo reale. A differenza del passato, infatti, il cambio di residenza avviene automaticamente, senza i preventivi controlli della polizia che, invece, vengono posticipati a un momento successivo. Presupposto necessario e indispensabile per richiedere il cambio di residenza è costituito dal fatto di risiedere effettivamente nel nuovo Comune, vale a dire di avervi stabilito la propria residenza o dimora abituale.

Non si deve quindi trattare di una residenza di comodo che, per legge, in Italia non è ammessa. La residenza è infatti, non solo un luogo ove “legalmente” una persona risiede, ma anche ove effettivamente passa gran parte dell’anno e/o della giornata. Alla luce di ciò, il Comune può fare dei controlli per verificare se il richiedente vive davvero presso l’indirizzo da questi indicato. A tal fine l’ufficiale dell’anagrafe delega la polizia municipale (o altro personale comunale a ciò autorizzato) che deve svolgere i controlli entro 45 giorni dalla richiesta.

Se la Polizia Municipale non trova più volte nessuno nell’abitazione indicata come nuova residenza, lo comunica alle autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di ulteriore rifiuto, il comune deve emettere un provvedimento di rigetto della richiesta di cambio residenza che viene comunicato all’interessato al suo indirizzo.

Contro il provvedimento di rifiuto, il richiedente ha 30 giorni di tempo per opporsi presentando ricorso al prefetto. Potrebbe essere comodo allegare una bolletta telefonica, un’utenza elettrica o qualsiasi documento che possa dimostrare che il richiedente effettivamente risiede all’indirizzo.

Se anche il prefetto respinge la richiesta di trasferimento di residenza, sarà possibile eseguire il ricorso all’azione del prefetto rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato, in questo caso si può agire entro 120 giorni dalla notifica.

Devo ricordare che Il diritto alla residenza, ovvero il diritto ad essere iscritti alle liste anagrafiche tenute dai comuni, è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2000, l’iscrizione anagrafica non è una concessione dell’autorità, bensì un diritto per il cittadino e un obbligo per l’ufficiale dell’anagrafe. (cfr. Cassazione Civile, SSUU, 19 giugno 2000 n. 499). Laddove sia sorto in capo al singolo soggetto il diritto all’ottenimento della residenza, la Pubblica Amministrazione ha solo un potere di accertamento di tale diritto e nessun margine di discrezionalità (Cassazione Civile, Sent. n.108 del 1968).

Difesa Civica — rubrica a cura di Roberto Onorati

Roberto
Roberto Onorati

Potentino di origine, toscano di adozione, laureato in legge, dirigente pubblico, segretario comunale, poi funzionario a Bruxelles per la Commissione Europea, oggi si occupa come consulente di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità - www.robertoonorati.it - onorati66@gmail.com

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