MPS: per la Cassazione nulli i Prodotti MyWay/4You collocati fuori sede

Ai risparmiatori traditi il Gruppo bancario deve restituire il maltolto.

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
07 marzo 2012 14:08
MPS: per la Cassazione nulli i Prodotti MyWay/4You collocati fuori sede

Firenze 7 Marzo 2012 – E' giunta finalmente a conclusione giudiziaria una parte della vicenda relativa ai famigerati piani finanziari MyWay e 4You venduti dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena nei prima anni del 2000. Ricordiamo che il caso coinvolge decine di migliaia di risparmiatori ingannati che pensavano di mettere da parte dei soldi ai fini previdenziali ed invece si sono trovati con un mutuo (e quindi con l'obbligo - non la facoltà - di pagare) per acquistare obbligazioni (a prezzi folli!) del Gruppo MPS e fondi comuni d'investimento sempre del gruppo MPS.

Con questa operazione, quindi, da una parte il gruppo MPS vendeva mutui e dall'altra si finanziava e vendeva fondi comuni d'investimento. Con la stessa operazione guadagnava tre volte consegnando al cliente un prodotto che aveva la certezza ex-ante di rimettere rispetto ad un semplice piano d'accumulo di capitale che, fra l'altro, non prevede l'obbligo ma la facoltà di mettere da parte dei soldi. I primi contratti MyWay venduti dai promotori finanziari non avevano una clausola obbligatoria –a pena di nullità– per il collocamento fuori sede.

Così decine di miglia di contratti sono nulli. "Noi abbiamo denunciato questa circostanza fin dal Giugno 2003 -spiega Alessandro Pedone, responsabile Aduc Tutela del Risparmio- A distanza di poco meno di 10 anni dai fatti, dopo centinaia di azioni legali, siamo giunti alla sentenza definitiva di Cassazione, la n. 1584 del 3 Febbraio 2012 che dichiara nulli i contratti sottoscritti fuori sede, come era evidente fin dall'inizio". Il collocamento fuori sede non riguarda solo quello fatto con promotori finanziari.

Molto spesso anche i dipendenti bancari vanno presso gli uffici dei clienti più importanti a far sottoscrivere contratti finanziari. Anche i contratti 4You venduti non dall'allora Banca 121 ma dalle banche del gruppo Monte dei Paschi di Siena non avevano la clausola per il collocamento fuori sede e quindi sono nulli se fatti firmare fuori dai locali dalla banca. Ricordiamo che la nullità del contratto è la massima sanzione giuridica possibile per un contratto. Significa che è come se il contratto non fosse mai esistito e quindi anche tutte le transazioni che il Monte dei Paschi ha voluto fare, con l'accondiscendenza di molte associazioni di consumatori, nei famigerati “tavoli di conciliazione” che secondo i dati ufficiali hanno riguardato circa lo 0,8% dei sottoscrittori.

Con questa sentenza di Cassazione tutti i sottoscrittori di MyWay collocati attraverso promotori finanziari e tutti i sottoscrittori di contratti “4You” sottoscritti con dipendenti bancari fuori dagli uffici bancari possono chiedere il rimborso di tutte le rate pagate con gli interessi legali (che incidono per circa il 15% del capitale versato). Rimborso che puo' essere richiesto a partire da una raccomandata A/R di messa in mora, considerando che non esiste in merito (la nullita' di un contratto) una prescrizione.

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