Risparmio energetico: modificato il regolamento edilizio per facilitare l'installazione dei pannelli solari e fotovoltaici sugli edifici

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
01 febbraio 2008 14:10
Risparmio energetico: modificato il regolamento edilizio per facilitare l'installazione dei pannelli solari e fotovoltaici sugli edifici

Installare pannelli solari e fotovoltaici diventerà più facile. Grazie alle modifiche al regolamento edilizio approvate nell'ultima seduta dalla giunta comunale e che adesso passeranno all'esame del consiglio comunale, infatti, si semplificano le norme del regolamento edilizio che regolano l'installazione di questi impianti. Le novità sono state illustrate ieri mattina dagli assessori all'urbanistica Gianni Biagi e all'ambiente Claudio Del Lungo e dal presidente della commissione urbanistica Antongiulio Barbaro.


In dettaglio l'articolo 181, praticamente immutato dal 1999 e quindi non adeguato rispetto a quanto previsto dal Piano energetico ambientale del Comune (PAEC), assimilava l'installazione dei pannelli solari a quella delle pompe di calore e degli altri impianti tecnologici. La ratio alla base della modifica è chiara: pur confermando la tutela dei valori paesaggistici e ambientali di Firenze, ripresi nel Piano Strutturale in fase di approvazione, si è deciso di distinguere gli impianti tecnologici genericamente definiti da quelli finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Vale a dire i pannelli solari, termici e fotovoltaici che sono oggetto di forme di incentivazione economica previste dalla legge finanziaria 2008. Quindi se per gli impianti tecnologici generici viene confermata l'attuale disciplina di massima tutela degli aspetti paesaggistici e ambientali, per quanto riguarda invece i pannelli solari si introduce il principio che insieme agli aspetti di tutela si deve valutare anche l'interesse pubblico generato dal risparmio energetico e dalla conseguente riduzione dell'inquinamento.

In dettaglio l'articolo 181/bis prevede che "per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica di un kW per ciascuna unità abitativa e 5 kW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati". E ancora "nei centri storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, al fine di contemperare il rispetto della norma energetica con la tutela dei valori paesaggistici e, ferma restando la necessità dell'autorizzazione ambientale, i pannelli solari termici e/o fotovoltaici installati sulle coperture inclinate debbano essere posizionati in parallelo con la falda di copertura ed essere realizzati con superfici scure, non riflettenti in modo che l'impatto visivo sia assimilabile ai lucernai; non è consentita l'installazione di serbatoi di accumulo che dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti.

Nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, curandone comunque l'installazione nella parte centrale della copertura, o comunque in quella meno visibile dal piano stradale sottostante, evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file. Per le nuove costruzioni è fatto obbligo di utilizzare tutte le falde esposte a sud per la produzione dell'energia; è consentito anche l'uso delle superfici verticali esposte a sud per la produzione di energia".

L'articolo 181/bis continua precisando che "al di fuori dei centri storici e in assenza di specifici vincoli artistici o paesaggistici non è previsto nessun limite alla installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici sia sulle coperture sia come impianti a terra; i serbatoi di accumulo potranno anche essere adagiati sulla copertura inclinata attraverso l'adozione di strumenti idonei a minimizzare l'impatto visivo e comunque in armonia con il colore della copertura, purché gli stessi non rechino scritte o marchi di fabbrica".

Inoltre "in caso di realizzazione di nuovi impianti termici su edifici esistenti, è fatto obbligo di utilizzare fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica; l'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia; il limite è ridotto del 20% per gli edifici situati nelle aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale". L'articolo 181/bis conclude disponendo che "in sede di asseverazione di abitabilità/agibilità degli edifici dovrà essere espressamente attestata la sussistenza degli impianti e la loro idoneità ad assicurar il fabbisogno energetico relativo".

Ma l'attenzione al risparmio energetico non si ferma qui. Nella stessa delibera con cui viene cambiato l'articolo 181 viene introdotta, con l'articolo 100/bis, "la qualificazione energetica degli edifici". In sostanza si tratta di una disciplina che incentivi il risparmio energetico attraverso la imposizione di parametri qualitativi energetici relativi di nuova costruzione o conseguenti ad interventi di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia. "In questo caso - precisa l'assessore Biagi - il ragionamento è più ampio e investe il modo stesso in cui si costruisce in città".

Il Piano Energetico comunale divide già gli edifici sulla base del consumo di energia, dalla A (la classe più virtuosa) alla F. Con questa modifica viene introdotto l'obbligo nei nuovi edifici di prevedere in fase di progettazione e quindi costruzione accorgimenti specifici come la coibentazione, la valorizzazione dell'esposizione a sud, in modo da adeguarsi alle più avanzate normative europee in materia di risparmio energetico.

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