Vacanze in overbooking, ecco i diritti del turista

E' la sovraprenotazione e non risparmia nessuno

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
25 luglio 2014 15:07
Vacanze in overbooking, ecco i diritti del turista

"Spiacente non abbiamo posti" è la ferale notizia che un passeggero, munito di regolare biglietto e prenotazione confermata e in procinto di partire per le agognate vacanze, può sentirsi dire in uno degli aeroporti italiani o dell'Unione europea.  E' un sistema che praticamente tutte le compagnie aeree adottano: vendono più biglietti di quanti siano i posti a disposizione. Saltano viaggio e nervi: Aduc elenca le opzioni alle quali ha diritto il malcapitato turista.

In caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte: Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili. Assistenza, ovvero:- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;- trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.(l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati). Compensazione pecuniaria di:- euro 250 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 Km;- euro 400 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km;- euro 600 per i voli internazionali superiori a 3.500 km.Se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi, rispetto al volo prenotato, rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la compagnia può ridurre queste compensazioni del 50%.La compensazione va pagata in contanti, con assegno bancario o con bonifico oppure, in accordo col passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi.Ovviamente il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio.Il passeggero ha diritto alla differenza di prezzo se viaggia in una classe inferiore a quella prenotata.

Il passeggero non e' tenuto a chiedere i risarcimenti e i servizi elencati perche' devono essere erogati dalla compagnia aerea che deve informare i passeggeri dei loro diritti.Per approfondimenti la scheda praticaPrimo Mastrantoni, segretario dell'Aduc

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