Edilizia privata a Firenze, uso o abuso del sottotetto?

Il 'nuovo' corso dell'Amministrazione punta sulla libera utilizzazione dell'area sotto al tetto come superficie abitabile, senza cambiare i volumi, sfruttando lo sfruttabile. Il punto di vista dei comitati

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
30 maggio 2012 11:51
Edilizia privata a Firenze, uso o abuso del sottotetto?

"Il nuovo corso inaugurato dalla nomina dell’arch. Elisabetta Fancelli a Dirigente dell’Edilizia Privata - spiegano i Cittadini dell'Area fiorentina - si manifesta con un provvedimento del tutto singolare: il recepimento della normativa regionale sull’utilizzazione dei sottotetti. La legge regionale prevede infatti che negli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia si possano utilizzare i sottotetti con altezze e rapporti illuminanti inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente.

Un modo per agevolare l'abitabilità e dunque anche il recupero di porzioni degli edifici che costituiscono la maggior parte del tessuto ottocentesco cittadino, quelli appunto nei quali si consentono gli interventi di ristrutturazione edilizia, facendo salvi gli edifici di maggiore rilevanza architettonica, quelli vincolati o comunque soggetti al restauro ed al risanamento conservativo". "La normativa regionale - continuano i Comitati - prevale su quelle comunali e pertanto non sarebbe stato necessario procedere a complesse varianti dello strumento urbanistico vigente.

Invece la volenterosa Fancelli prepara una variante al PRG, di cui firma la relazione tecnica, da mandare all’adozione del Consiglio Comunale, da sottoporre alle osservazioni, da controdedurre e da fare infine approvare allo stesso Consiglio". "Perché mettere in piedi tutto questo apparato quando il recepimento sarebbe automatico, ci siamo chiesti?" si domandano i cittadini. "La risposta all’arcano ci è stata fornita dalla lettura stessa di un passo della relazione, quello in cui si sostiene che "Tali particolari tutele per gli edifici di maggior rilevanza (quelli appunto soggetti alle categorie del restauro e del risanamento conservativo), considerata la particolare formulazione della L.R.

5/2010, debbono naturalmente ritenersi indenni dalla variante in esame, e tuttavia presentano un elevato grado di compatibilità con interventi di recupero di sottotetti quali quelli in esame, essendo comunque vietata dalla L.R. 10/2005, l'alterazione delle coperture delle geometrie esistenti. Pare pertanto del tutto coerente con la disciplina comunale, ed anzi auspicabile, che questi particolari interventi di recupero dei sottotetti possano essere ammessi anche su immobili soggetti a restauro e risanamento conservativo…” "La variante introduce nella normativa anche questi ultimi edifici, quelli appunto soggetti a restauro e risanamento conservativo, nella completa noncuranza della legge regionale.

Non a caso la Regione Toscana ha escluso tali edifici dalle deroghe alla normativa relativa ai locali abitabili. Infatti, qualora tali deroghe venissero applicate anche agli edifici tutelati, come prevede la variante al PRG del Comune di Firenze, si assisterebbe ad un indecoroso "bucherellamento" di pareti e coperture di quegli edifici storici che sono la caratteristica e il vanto di Firenze. "Né è sufficiente affermare che gli edifici di maggior valore rispetteranno le norme di tutela del centro storico, quando poi, con un evidente ossimoro urbanistico, si dice che, per garantire l’abitabilità, dovranno essere aperti varchi nelle pareti e sulle coperture".

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