Fine anno di vacanza: attenti ai disagi per colpa dell’operatore turistico

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
27 dicembre 2006 18:13
Fine anno di vacanza: attenti ai disagi per colpa dell’operatore turistico

Al loro ritorno possono venire allo lo sportello specializzato sulla tutela del turista dove è possibile ricevere tutta l’assistenza e la consulenza per tutelarsi da disservizi, truffe, contratti capestro, servizi inadeguati e tutto quanto riguarda la tutela dei diritti di chi viaggia per turismo. Presso lo “sportello di tutela del turista” è possibile ricevere tutte le informazioni sulla “carta dei diritti del turista” e avvalersi anche delle consulenze legali specializzate per cercare di risolvere anche quei casi particolarmente complessi e non risolvibili in via amministrativa.

Al fine di prevenire ogni possibile disagio, ecco alcune regole consigliate dalla Federconsumatori Regionale Toscana:
· Rivolgetevi sempre ad Agenzie di Viaggio autorizzate. Le Agenzie devono essere dotate di autorizzazione amministrativa.
Le Agenzie autorizzate devono rispettare le norme di legge (sui contratti di viaggio, sulle assicurazioni, le fidejussioni, etc.). La loro attività è sottoposta a vari controlli.
· Richiedete sempre i depliants o gli opuscoli illustrativi del viaggio o del soggiorno.
Essi devono indicare in modo chiaro e preciso tutti i servizi proposti e le loro caratteristiche: il mezzo ed il tipo di trasporto, la classificazione degli hotels e la loro descrizione, i pasti forniti, gli itinerari, il prezzo, etc.
· Quando si prenota un viaggio organizzato o un tour occorre leggere attentamente le condizioni del contratto di vendita del pacchetto turistico; esse sono di norma riportate anche nell’opuscolo o nel depliant.
Il contratto di vendita del pacchetto turistico deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
· Il consumatore deve essere informato, prima della conclusione del contratto o contestualmente ad essa, sulle condizioni applicabili in materia di passaporti, visti, formalità sanitarie, assicurazioni facoltative, recapiti di emergenza dell’organizzatore.
· Il contratto deve essere firmato dal consumatore e sottoscritto/timbrato dal venditore o dall’organizzatore.

Deve contenere in dettaglio tutte le caratteristiche del viaggio. Una copia del contratto deve essere consegnata al consumatore.
· Se previsto nel contratto, il prezzo può essere aumentato fino a 20 giorni prima della partenza, in caso di variazioni dei tassi di cambi, costi dei trasporti, etc.
· Se il rialzo è superiore al 10%, il consumatore può recedere dal contratto ed avere il rimborso di quanto già versato entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso.

Se la possibilità di revisione non è espressamente prevista nel contratto, il prezzo resta bloccato.
· Se il consumatore rinuncia ad un viaggio già prenotato lo deve comunicare tempestivamente; a suo carico scatta una penale che, a seconda del momento in cui viene fatta la comunicazione, può arrivare fino all’intero prezzo del viaggio. Quando viene applicato la penale è utile verificare attentamente il contratto per individuare clausole vessatorie (esempio: penale prevista solo a carico dell’acquirente)
· Se il consumatore non può partecipare al viaggio, entro 4 giorni lavorativi prima della partenza può cedere il contratto ad una terza persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio nei rapporti derivanti nel contratto, e fatte salve le ulteriori spese che ne derivassero.
· Se prima della partenza vengono proposte dal venditore e dall’organizzatore modifiche alle condizioni contrattuali pattuite, il consumatore ne deve essere informato per iscritto, con l’indicazione del tipo di modifica e con l’eventuale variazione di prezzo.

Il consumatore entro due giorni lavorativi può recedere senza pagamento di penale dal contratto o accettare le modifiche.
· In caso di annullamento del viaggio per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (che deve essere indicato nei depliants) il consumatore deve essere avvertito per iscritto 20 giorni prima della partenza.
· Se durante il viaggio una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non In particolare, in caso di overbooking alberghiero (se l’hotel vende più stanze di quelle che ha a disposizione) l’organizzatore deve alloggiare (“riproteggere”) il consumatore in un altro hotel di categoria pari o superiore addossandosene le spese.
· Anche nel caso di overbooking sui voli di linea, sempre possibili, le compagnie aeree devono “riproteggere” il passeggero assicurandogli l’imbarco sul volo successivo e, se non possibile in giornata, pagargli le spese di vitto e alloggio, ed eventualmente pagare un indennizzo, secondo le circostanze stabilite dalle norme Comunitarie.
· Se non sono già comprese nel prezzo del viaggio, é possibile ed anzi consigliabile stipulare all’atto della prenotazione polizze assicurative per spese sanitarie, per il bagaglio e per la copertura delle spese derivanti dall’eventuale annullamento del viaggio per motivi sanitari.
· Riconfermare sempre le proprie prenotazioni soprattutto per i viaggi aerei internazionali; per quelli intercontinentali la riconferma va comunicata alla compagnia aerea entro 72 ore dalla partenza.
· Documentare le eventuali rimostranze con foto, filmati, dichiarazioni degli hotels e dei residence.

Contestare sempre in loco senza ritardo eventuali disservizi. Al ritorno, le eventuali contestazioni vanno inoltrate al venditore o all’organizzatore per iscritto, con raccomandata A.R. entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro. Il diritto al risarcimento di “danni diversi da quelli alla persona” si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo di partenza (art. 16 D.L. 111/95); per “danni alla persona” la richiesta di risarcimento va fatta valere entro i tre anni; 12 mesi se attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto.
Constatato il danno, il consumatore raccoglie immediatamente tutta la documentazione possibile;
1.

Al ritorno dal viaggio il consumatore si rivolge all’Agenzia di Viaggio esponendo le proprie rimostranze e richieste per iscritto
2. In caso di insoddisfazione, si può rivolgere ad una delle Associazioni dei Consumatori (come FEDERCONSUMATORI)
3. L’associazione dei consumatori contatta l’Agenzia e cerca di raggiungere un accordo (“conciliazione”) sul contenzioso
4. In caso di mancato accordo, il consumatore turista sottoscrive presso l’Associazione dei Consumatori l’apposita domanda per accedere al giudizio dell’arbitro o delle commissioni di conciliazione dalle Camere di Commercio
5.

L’arbitro o la commissione di conciliazione sentite le parti emette proposta definitiva e vincolante di transazione che le parti possono sottoscrivere
Piccoli consigli, spesso utili, che possono evitare spiacevoli controversie.

Notizie correlate
Collegamenti
In evidenza