nel Mediterraneo, America Latina,
Asia e Sudafrica (E.C.I.P. )
Possono beneficiare degli incentivi comunitari:
Imprese che intendono costituire una joint-venture o la joint-venture stessa, nell'industria, nel commercio, nei servizi e in agricoltura; è data priorità alle piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese multinazionali.
Possono accedere all'azione 1 di cui alla voce "Iniziative Ammissibili" esclusivamente Istituti, Associazioni di categoria, Camere di Commercio, Enti che promuovano l'individuazione di progetti e partners potenziali.
Per quanto riguarda l'azione 3 (concessione di prestiti partecipativi), le imprese comunitarie che possono accedervi devono essere di piccole o medie dimensioni, salvo eccezioni specificamente giustificate dalla rilevanza del progetto per la politica di sviluppo.
Il programma comunitario finanzia quattro tipi di azioni:
1) Azioni di individuazione di progetti e partners potenziali in uno dei Paesi ammessi al programma.
Le azioni devono essere promosse da entità che mettano i risultati a disposizione di più imprese. Il progetto può riguardare anche operazioni relative alla preparazione di privatizzazioni in materia di infrastrutture, servizi ambientali o di pubblica utilità condotte da enti pubblici o dal governo di un Paese beneficiario.
2) Studi di fattibilità e altre azioni preliminari alla costituzione di una joint-venture o di un investimento.
3) Partecipazione alla costituzione di fondi propri e concessione di prestiti di partecipazione di una joint-venture o di una società locale titolare di un accordo di licenza a lungo termine.
4) Formazione e assistenza tecnica o assistenza alla gestione di una joint-venture esistente o in via di costituzione, o di una impresa locale che disponga di un accordo di licenza a lungo termine con un'impresa UE.
Unicamente per le piccole e medie imprese, sono ammissibili al finanziamento i costi delle azioni attuate da organismi esterni o dal partner europeo dell'impresa.
I paesi in via di sviluppo (PVS) nei quali può essere costituita una joint-venture sono:
a) in America Latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.
b) in Asia: Bangladesh, Brunei, Buthan, Cambogia, Cina, Filippine, India, Indonesia, Laos, Macao, Malesia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam.
c) nel Mediterraneo e nel Medio Oriente: Algeria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Giordania, Iran, Israele, Libano, Malta, Marocco, Territori Autonomi Palestinesi e Territori Occupati, Siria, Tunisia, Turchia, Yemen, Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman ed Emirati Arabi).
d) nella nuova fase di ECIP (1995-1999) è stato inserito anche il Sudafrica.
Le agevolazioni si differenziano a seconda del tipo di azione:
1) Per l'individuazione di progetti e partners potenziali, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino al 50% dei costi, entro un massimo di 100.000 ECU.
Per l'individuazione di progetti nell'ambito di operazioni di privatizzazione nei Paesi beneficiari, il finanziamento può essere aumentato fino al 100% dei costi, con un massimale fissato in 200.000 ECU.
2) Per gli studi di fattibilità possono essere concesse anticipazioni senza interessi, fino al 50% dei costi, con un massimale fissato in 250.000 ECU. In caso di successo dello studio, il contributo comunitario potrà essere superiore e fino al 100% nel caso di PMI (nell'ambito comunque del medesimo massimale); qualora le azioni abbiano avuto esito negativo, gli anticipi concessi non debbono essere rimborsati.
Nell'ambito del massimale indicato, può essere concessa una sovvenzione a fondo perduto per spese di viaggio di prefattibilità, fino ad un massimo di 10.000 ECU. Gli istituti finanziari (si veda la voce "Procedure") e le imprese sono invitati a dividere il rischio del progetto.
3) Per quanto riguarda il finanziamento dell'impresa mista, la Comunità può concedere crediti di investimento (prestiti subordinati, convertibili o in qualità di azionista) o può partecipare al capitale dell'impresa stessa.
L'intervento non potrà comunque superare il 20% del capitale della joint-venture, per un ammontare non superiore a un milione di ECU. Gli istituti finanziari devono contribuire finanziariamente al progetto per un importo almeno pari a quello della Comunità. Relativamente alla Comunità stessa, l'agevolazione è riservata alle PMI, con eccezioni specificamente giustificate dalla rilevanza dell'azione per la politica di sviluppo.
Le partecipazioni, normalmente acquisite dai mediatori finanziari a loro nome, sono cedute appena possibile, quando il progetto sia divenuto economicamente redditizio e compatibilmente con i principi di una buona gestione finanziaria.
In casi eccezionali, la Commissione può autorizzare un istituto finanziario a detenere una partecipazione diretta a nome della Comunità, esclusivamente per progetti con particolare impatto ambientale, o in termini di sviluppo, o particolarmente significativi per il trasferimento di tecnologie.
4) Per la formazione e l'assistenza, l'intervento consiste in anticipazioni senza interessi e in sovvenzioni a fondo perduto; la concorrenza delle due forme può giungere, al massimo, al 50% dei costi, con un tetto di 250.000 ECU per operazione.
Gli importi cumulati delle agevolazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 non possono superare la somma di 1.000.000 di ECU per uno stesso progetto.