Esenzione e ticket aggiuntivo nella normativa toscana

Dossier di Nove da Firenze per approfondire le nuove procedure di accesso ai servizi, le esenzioni per reddito ed età e invece il pagamento dell'integrazione previsto dalle nuove norme.

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
19 settembre 2011 21:54
Esenzione e ticket aggiuntivo nella normativa toscana

I nuovi ticket sanitari in Toscana riguardano: farmaci, visite specialistiche, libera professione in intramoenia e prevenzione sui luoghi di lavoro. I cittadini in fase di pagamento devono autocertificare il proprio redditto personale da dichiarazione dei redditi (compresi soggetti a carico), oppure la ricchezza familiare con modulo Isee (reddito familiare+patrimonio familiare). La dichiarazione Isee potrebbe risultare più vantaggiosa per i contribuenti, ma richiede la valorizzazione di tutto il patrimonio familiare, compresi gli investimenti finanziari.

Questo sta creando qualche preoccupazione a tanti utenti disorientati dalla complessità della normativa e anche la Azienda Sanitaria Firenze si attende l'afflusso di decine di migliaia di persone per accedere alle nuove procedure di esenzione. Nove da Firenze pubblica un dossier per approfondire le nuove procedure di accesso ai servizi, le esenzioni per reddito ed età e invece il pagamento dell'integrazione previsto dalle nuove norme. La nuova normativa sulla ulteriore compartecipazione alla spesa (ticket sanitari) entrata in vigore ad agosto ha creato un po' di confusione tra i cittadini tra ticket ordinario e quota aggiuntiva.

Facciamo quindi chiarezza: il ticket aggiuntivo deve essere corrisposto solo dai cittadini non esenti, cioè coloro che pagano il ticket ordinario. Chi è esentato dal pagamento del ticket ordinario e quindi anche da quello aggiuntivo? Ai fini dell'accesso alle prestazioni di assistenza (visite specialistiche, esami ematici, diagnostica per immagini) l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di età/reddito è prevista in favore dei cittadini appartenenti alle seguenti categorie:

  1. cittadini di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro annui;
  2. disoccupati al momento della prestazione e i familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare fiscale riferito all'anno precedente sia inferiore a 8.263,31 euro;incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico.

    Puo definirsi disoccupato colui che ha perso una precedente attività` di lavoro dipendente per qualunque motivo, iscritto negli elenchi dei Centri per l'Impiego (ex Uffici di Collocamento) all'atto della prescrizione delle prestazioni. Per mantenere lo stato di disoccupazione nel corso del tempo è necessario che l'interessato, che non ha avuto alcuna occupazione nel corso dell'anno solare, si presenti almeno una volta all'anno presso il Centro per l'Impiego competente per confermare la propria disponibilità al lavoro.

    In caso di non presentazione i soggetti perdono lo stato di disoccupazione.Non è da considerarsi disoccupato e pertanto non può usufruire di esenzione colui che è in cerca di prima occupazione non avendo mai lavorato e colui che è collocato in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria;

  3. titolari di pensione o assegno sociale e familiari a carico;
  4. titolari di pensione minima, di età superiore ai 60 anni, ed i familiari a carico, purché il redditocomplessivo del relativo nucleo familiare, riferito all'anno precedente, sia inferiore a 8.263,31 euro , incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico.
Come si determina il reddito familiare complessivo lordo? Il reddito complessivo lordo è relativo al nucleo familiare fiscale, riferito all'anno precedente inteso come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Da chi è composto il nucleo familiare fiscale? Il nucleo familiare fiscale non coincide necessariamente con il nucleo familiare anagrafico.

E' composto dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei familiari a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51. Quali sono i familiari a carico? Sono considerati a carico i familiari che, nell'anno d'imposta considerato, hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, per un ammontare non superiore a Euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili):

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.
Possono essere familiari a carico, ma solo se conviventi con il contribuente, se hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, per un ammontare non superiore a Euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili), oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria:
  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
  • i genitori adottivi;
  • i generi e le nuore;
  • i fratelli e le sorelle;
  • il suocero e la suocera.
Il cittadino che non rientra in queste categorie, è tenuto quindi al pagamento del ticket che per chiarezza definiamo ordinario, e da fine agosto è tenuto a versare una ulteriore quota di compartecipazione alla spesa determinata dalla fascia di reddito alla quale appartiene.

Per la determinazione della fascia di reddito si è creata un po' di confusione poiché la Regione Toscana ha introdotto la possibilita'per il cittadino di scegliere tra due criteri per la determinazione della fascia di appartenenza. Come determinare la fascia di reddito per il pagamento del ticket aggiuntivo? La fascia di reddito di appartenenza si individua o tramite l'imponibile lordo del nucleo familiare fiscale desumibile dalla dichiarazione dei redditi come per il ticket ordinario oppure mediante il modello ISEE. UTILIZZO DICHIARAZIONE DEI REDDITI L'utente al momento della prenotazione o in accettazione al momento della prestazione autocertifica su apposito modulo la fascia di reddito di appartenenza in base al reddito imponibile lordo annuo del nucleo familiare fiscale UTILIZZO MODELLO ISEE L'utente al momento della prenotazione o in accettazione al momento della prestazione mostra la dichiarazione Isee ed indica la fascia di reddito d'appartenenza sul modulo predisposto ed appone la propria firma.

Non si applica la quota aggiuntiva quando il costo della prestazione è inferiore a 10 Euro. Importo ticket aggiuntivo Visite Specialistiche - Diagnostica Strumentale - Laboratorio Analisi:

  • reddito tra Euro 0 e 36.151,98 ---> € 0
  • reddito tra Euro 36.151,99 e 70.000 ---> € 5
  • reddito tra Euro 70.001 e 100.000 ---> € 10
  • reddito oltre Euro 100.000 ---> € 15
Quota aggiuntiva per RMN e TAC:
  • reddito tra Euro 0 e 36.151,98 ---> € 0
  • reddito tra Euro 36.151,99 e 70.000 ---> € 10
  • reddito tra Euro 70.001 e 100.000 ---> € 24
  • reddito oltre Euro 100.000 ---> € 34

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