Saldi invernali a Firenze dal 7 gennaio: vietata la dicitura non si cambia la merce a saldo

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
02 gennaio 2008 20:56
Saldi invernali a Firenze dal 7 gennaio: vietata la dicitura <I>non si cambia la merce a saldo</I>

2 gennaio 2008 – Possono essere messi in vendita solo i prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo. I commercianti, durante i saldi, possono comunque anche vendere merce a prezzo pieno. Questa differenziazione dev'essere indicata chiaramente e la merce dev'essere collocata separatamente rispetto agli articoli a saldo. Le merci poste in vendita devono avere l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato.

Contravvenendo a queste disposizioni, i commercianti possono incorrere in sanzioni amministrative da 516 a 3.098 euro. Ricordiamo che durante le vendite a saldo si applicano tutte le norme previste per la vendita delle merci a prezzo pieno, quindi vige, per il venditore, l'obbligo della sostituzione di merci difettate.
Alcuni consigli da Cna, Confcommercio: per gli esercenti l'invito è ad esporre, secondo quanto previsto per legge, i prezzi pre e post saldo, auspicando che i clienti facciano acquisti nei negozi di fiducia.

Come di consueto, anche Confconsumatori fornisce qualche consiglio per evitare truffe e fregature di fine stagione:
1) Fate attenzione ai saldi superiori al 50%, potrebbero nascondere fregature, come ad esempio la vendita di merce dell’anno precedente (che ovviamente potrebbe essere ugualmente un buon affare purché il negoziante informi il cliente);
2) La merce a saldo deve essere tenuta separata fisicamente da quella venduta a prezzo pieno;
3) E’ obbligatorio esporre sul cartellino il vecchio prezzo, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato;
4) Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima;
5) I negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche con i saldi; in caso di rifiuto non comprate e segnalate il caso per iscritto alla società Servizi Interbancari e a un’associazione di consumatori;
6) Conservate lo scontrino, perché costituisce prova di acquisto che obbliga il negoziante a sostituire e/o riparare la merce difettosa o “non conforme”, anche in presenza di cartelli con la dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare;
7) La garanzia per vizi occulti e per assenza di qualità promessa è dovuta dal venditore anche nelle vendite a saldo ed è di due anni secondo il Codice del Consumo;
8) Anche gli acquisti on line prevedono il diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro 10 giorni dall’acquisto, come ogni altra vendita di beni a distanza;
9) Per ogni problema, si consiglia di segnalare il fatto al locale comando dei Vigili Urbani o all’assessorato comunale per il commercio, oltre che alle associazioni dei consumatori a voi più vicine;
10) E, infine, fate attenzione all’ “effetto sforamento”: spesso, infatti, spendiamo più di quanto crediamo di stare risparmiando.

Utile sarebbe fare una lista degli acquisti in anticipo, e tenerla sott’occhio nel fare compere. Inoltre attenzione al credito al consumo i prestiti vanno restituiti e non sempre sono tasso zero.

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