Autovelox, dietrofront della Cassazione

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
19 giugno 2005 11:26
Autovelox, dietrofront della Cassazione

E' valido il verbale di accertamento di un'infrazione rilevata mediante autovelox, anche nell'impossibilita' della contestazione immediata da parte del vigile accertatore, se l'apparecchio in uso consente la verifica del superamento del limite di velocita' solo dopo il transito del veicolo. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione. Secondo la Suprema Corte, in base all'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, ''deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilita' di essere fermato''.

Ne deriverebbe ''che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, e' sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che - prosegue la sentenza - dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilita' di personale dell'Amministrazione e senza che sulle modalita' di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale''.

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