RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATUALE

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
12 maggio 2004 17:35
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATUALE

Il consumatore che abbia subito un danno ingiusto a causa dell’inadempimento del venditore, può chiedere il risarcimento ai sensi degli artt. 2043 e segg. cod. civ..
Si applica il principio dell’irrinunciabilità dei diritti del consumatore, pertanto ogni dichiarazione di rinuncia del consumatore di non avvalersi della garanzia è da considerarsi nulla. Il bene venduto deve essere idoneo all’uso normale o all’uso specifico richiesto dal consumatore e deve possedere le qualità promesse dal venditore, dall’etichetta o dalla pubblicità.

(si afferma il principio che le promesse dei messaggi pubblicitari sono parte integrante del contratto, anche se nel contratto non sono state indicate).
Ricordiamo ancora una volta che, secondo la nuova normativa, qualsiasi richiesta di intervento in garanzia da parte del Consumatore, deve essere avanzata al rivenditore e/o punto vendita, presso il quale è stato effettuato l'acquisto del prodotto.
Il difetto di conformità, che deriva dall’imperfetta istallazione del bene di consumo, è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

La garanzia vale anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere istallato dal consumatore, sia da questo istallato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni d’istallazione. Il venditore o il produttore possono rilasciare al cliente un ulteriore garanzia (garanzia convenzionale) in aggiunta a quella prevista dalla legge. Questa formula è facoltativa, ma una volta offerta è vincolante.

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