Lavoratori licenziati, a chi non spetta l'iscrizione nelle liste di mobilità

Tra il 2011 e il 2012 gli iscritti sono aumentati di quasi 1500 unità, in Consiglio Provinciale anche il tema del blocco dei pagamenti per le casse in deroga del 2012

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
06 febbraio 2013 13:05
Lavoratori licenziati, a chi non spetta l'iscrizione nelle liste di mobilità

In Consiglio provinciale di Firenze era stata presentata una domanda d'attualità della consigliera Alessandra Fiorentini sulla mancata proroga al 2013 delle iscrizioni alle liste di mobilità ex legge 236/93. L'assessore al Lavoro, rispondendo in Consiglio, ha spiegato che dopo un attento esame del testo della Legge di Stabilità 2013 ( Legge 228/12) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il comma 405 non prevede la proroga dell'iscrizione in lista di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti.

Esso prevede la proroga, per tutto il 2013, del finanziamento degli ammortizzatori sociali previsti ai commi 14-15 e 16 dell'art. 19 della Legge 2/2009. Non vi è traccia della proroga del comma 13 che riguarda appunto la possibilità di iscrizione in lista di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti. La Provincia auspica che in breve tempo il legislatore possa, cosi come è accaduto in passato, emanare una norma che, nel rispetto anche del principio di uguaglianza, possa permettere l'iscrizione in lista di mobilità ai suddetti lavoratori.

Nel frattempo è opportuno accettare le istanze presentate dai lavoratori informandoli che dette istanze non saranno istruite e di conseguenza non si procederà all'iscrizione in lista di mobilità degli interessati in quanto manca la norma di riferimento. Ad oggi i numeri sono questi e parlano da soli: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 i lavoratori iscritti alle liste di mobilità della 236 sono 6150; nello stesso periodo del precedente anno erano 4661 e quindi sono cresciuti di 1489 unità. E sempre in consiglio provinciale è stato affrontato il tema del blocco dei pagamenti delle Casse in deroga richieste nel 2012, ma che al 31 dicembre non avevano ancora concluso l'iter amministrativo di concessione.

Sul tema era stata presentata una domanda d'attualità dei due consiglieri Andrea Calò e Lorenzo Verdi alla quale ha risposto l'assessore al Lavoro. L'Inps, dunque, con il messaggio n°1051 del 17 gennaio 2013 ha affermato che la mancata proroga per il 2013 della disposizione che consente all'istituto di anticipare le mensilità di cassa integrazione in deroga, non consente l'erogazione delle prestazioni fino a quando non sia stato emanato il decreto di concessione della regione o in alternativa della direzione regionale del lavoro, se competente.

La legge 9 aprile 2009, n° 33, ha introdotto l'istituto dell'anticipazione "in via sperimentale per il periodo 2009-2010. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Inps è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori".

Tale norma era stata prorogata per gli anni 2011 e 2012 per effetto delle leggi di stabilità del 2011 e del 2012. La legge 24 dicembre 2012, legge di stabilità 2013, non ha previsto un'ulteriore proroga e quindi, come già comunicato ai direttori regionali e ai direttori territoriali, non potranno essere più autorizzate richieste di anticipazione di cassa integrazione in deroga per periodi di competenza 2013. Pertanto, sarà possibile procedere all'autorizzazione delle domande e conseguentemente all'erogazione delle prestazioni di Cassa integrazione in deroga riferite a mensilità 2013, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico decreto di competenza regionale o ministeriale, in caso di aziende plurilocalizzate.

Inps ha precisato inoltre che non possono trovare applicazione accordi quadro regionali che prevedano il ricorso all'istituto dell'anticipazione per periodi di competenza 2013.

Notizie correlate
In evidenza