Manovra d'estate: rimossa l’indetraibilità dell’Iva delle spese di vitto e alloggio

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
16 settembre 2008 23:04
Manovra d'estate: rimossa l’indetraibilità dell’Iva delle spese di vitto e alloggio

A partire dal 01/09/2008 è stata rimossa l’indetraibilità dell’Iva delle spese di vitto e alloggio, così adeguando l’ordinamento interno alla normativa europea. Contestualmente, per salvaguardare il gettito erariale, è stata limitata al 75% la deducibilità ai fini delle imposte dirette dei citati costi a partire dall'anno 2009. Dunque dal 1º settembre 2008, imprese e professionisti potranno detrarre interamente l’Iva sulle spese sostenute in relazione a servizi alberghieri e di ristorazione beneficiate dai propri titolari, dipendenti, collaboratori, amministratori, soci e da tutti coloro che intrattengono rapporti con essi.

Il regime dei minimi resta fuori dalla stretta sulla deducibilità dei costi delle spese alberghiere e di ristorazione e non subiscono la limitazione del riconoscimento fiscale delle citate componenti di costo.
Per poter detrarre l’Iva sulle spese alberghiere e di ristorazione è necessario essere in possesso della fattura, da richiedere non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Sul documento deve essere indicato, oltre alla denominazione del datore di lavoro, anche quella dei dipendenti che hanno usufruito del servizio.
Tali spese, peraltro, non devono assumere la qualifica di spese di rappresentanza, in quanto per esse è prevista una specifica disposizione (lett.h) dell’art.19-bis1), ad oggi non modificata, che ne prevede ancora l’indetraibilità totale (fanno eccezione le spese di rappresentanza di modesto importo per le quali è prevista comunque la detrazione integrale).


Per i professionisti
L’obbligo normativo di tracciabilità dei pagamenti è venuto meno dal 25.06.2008, non vi sono più limiti per i pagamenti o incassi in contanti e altro, resta comunque valida in caso di indagini, l’inversione dell’onere della prova sui prelevamenti. È stato infatti abrogato l’obbligo per i professionisti di rendere tracciabili i propri emolumenti, nonché quello di tenere uno o più conti correnti bancari o postali, su cui dover far affluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per i pagamenti delle spese.

Resta tuttavia la portata di valenza presuntiva legale relativa dei versamenti e dei prelevamenti effettuati dal professionista che, se non trovano riscontro nella contabilità dello stesso o non sono ricollegati a una specifica fonte o d estinatario, possono essere recuperati a tassazione quali maggiori compensi.
Ilaria Barcali

Notizie correlate
In evidenza