Condono: legge approvata dalla giunta regionale
Possibile sanare solo piccoli abusi; non condonabili le nuove costruzioni
In sette articoli le modalità per accedere alla sanatoria

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
06 settembre 2004 19:18
Condono: legge approvata dalla giunta regionale<BR>Possibile sanare solo piccoli abusi; non condonabili le nuove costruzioni<BR>In sette articoli le modalità per accedere alla sanatoria

firenze - “Abbiamo approvato una proposta di legge pienamente coerente con la battaglie che abbiamo condotto contro il condono: consentirà di sanare solo piccoli abusi e non consentirà nuove edificazioni”. Così l’assessore regionale al governo del territorio Riccardo Conti commenta il testo approvato oggi dalla giunta regionale. “La sentenza della Corte Costituzionale, se da una parte ha consentito alle Regioni di stabilire modi e caratteristiche del condono, e quindi di avere piena competenza sulla materia, dall’altra ha fatto salva la legittimità del condono stesso.

Abbiamo quindi dovuto applicare un principio da noi non condiviso, ma lo abbiamo fatto nella maniera più restrittiva possibile, in modo che non abbia conseguenze negative per il territorio e l’ambiente della nostra regione”.

La legge
“Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria”: si chiama così la proposta di legge approvata oggi dalla giunta regionale e che stabilisce come, sul territorio toscano, si applicherà il condono. La legge è l’ultimo atto di una battaglia istituzionale iniziata con l’impugnazione da parte della Regione della normativa sul condono edilizio varata dal governo e proseguita con la decisione della Suprema corte che, nel luglio scorso, ha riconosciuto alle Regioni piena competenza amministrativa in materia di condono.

Se quindi spetta allo Stato stabilire la cornice giuridica del condono, le Regioni possono definirne modi e limiti. E questo è il compito della legge regionale e dei suoi sette articoli.

Cosa si può condonare
Le norme approvate dalla giunta regionale ammettono al condono chi abbia ampliato senza autorizzazione la costruzione originale destinata ad uso abitativo di non oltre 100 metri cubi. Sono quindi sanabili solo ristrutturazioni o piccoli ampliamenti: è il caso dell’apertura di una nuova finestra, della costruzione di pareti interne o di un soppalco, di lavori comunque di modesta entità.

Lo stesso limite vale per le costruzioni destinate agli altri usi in zone residenziali o miste.
Per quanto riguarda le costruzioni destinate a uso non abitativo, ad esempio quelle agricole, commerciali, artigianali e industriali, esistenti in zone destinate alla produzione o all’agricoltura, viene ammessa la sanatoria per ampliamenti non superiori ai 300 metri cubi e che comunque non oltrepassino del 30 per cento la volumetria originaria dell’edificio.
Per le costruzioni ad uso agricolo ampliate, si deve mantenere tale destinazione per venti anni dall’entrata in vigore della legge.

Cosa non si può condonare
Non sono mai condonabili le nuove costruzioni, anche di volumetria minima e gli ampliamenti che superino i 100 metri cubi (nel caso di edilizia abitativa) e i 300 (per quella industriale e commerciale).

Non sono ammesse a sanatoria le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, dei parchi e delle aree protette. Sono inoltre esclusi dalla sanatoria gli abusi nei porti, nelle aree demaniali, in terreni gravati da diritti di uso civico, e quelli che comportino un cambiamento d’uso d’immobile in contrasto con gli strumenti edilizi vigenti.

Quanto costa il condono
Gli abusi possono essere sanati pagando un’oblazione e il doppio dei contributi di costruzione.
La misura minima dell’oblazione da pagare allo Stato è di 516 euro, alla quale viene poi aggiunta una cifra correlata ai metri quadri condonati (da 60 a 150 euro a metro quadro a seconda del tipo di abuso), e cui la Regione aggiunge un ulteriore 10 per cento da versare ai Comuni “al fine – si legge nella proposta di legge – dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi”.

Devono poi essere pagati al Comune i contributi dovuti, per la dichiarazione di inizio attività o per la concessione edilizia, sia per gli oneri di urbanizzazione, sia per il costo di costruzione, in entrambi i casi aumentati del 100 per cento.

La normativa nazionale e quella regionale
La normativa regionale è fortemente più restrittiva di quella nazionale. Chi volesse presentare domanda per un abuso che rientra nei limiti della legge nazionale, ma non di quella regionale può sanare la sua posizione dal punto di vista penale con il pagamento di una oblazione allo Stato, ma dal punto di vista amministrativo l’opera resta abusiva e quindi soggetta a ordine di demolizione da parte del Comune.



I tempi
Chi ritiene di utilizzare la legge regionale per sanare un abuso dovrà aspettare la sua entrata in vigore, che avverrà immediatamente dopo la sua approvazione in Consiglio regionale, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. A quel punto gli interessati potranno inoltrare domanda: avranno tempo fino al 10 dicembre.

Una normativa fortemente restrittiva, che rende possibile il condono solo per piccoli ampliamenti e mai per nuove costruzioni.

E’ questa la caratteristica di fondo della proposta di legge della giunta toscana, così come emerge anche dal paragone con la legge Statale, la 191 del 2004. Vediamo alcune delle differenze più significative tra la proposta di legge della Toscana e quanto stabilito a livello nazionale dalla normativa sul condono.
Nuove costruzioni
La normativa statale non prevede alcun impedimento a sanare nuove costruzioni, mentre la proposta toscana esclude totalmente questa possibilità.
Aree demaniali
Nessun impedimento, per la normativa nazionale, agli interventi di sanatoria su aree demaniali (con la sola eccezione del demanio marittimo ‘di preminente interesse nazionale’).

Tutti questi interventi, invece, per la normativa toscana, non sono condonabili.
Interventi in contrasto con le destinazioni d’uso Per la normativa statale sono condonabili gli interventi che abbiano determinato un cambiamento della destinazione d’uso dell’immobile, anche se tale destinazione d’uso non è prevista dagli strumenti di pianificazione. La proposta toscana invece ammette solo il condono per interventi le cui destinazioni d’uso non siano in contrasto con quelle previste dagli strumenti di pianificazione.


Ampliamenti di abitazioni
La normativa nazionale prevede la possibilità di sanare ampliamenti delle residenze fino a 750 metri cubi per domanda e fino a 3mila metri cubi per edificio. Quella Toscana restringe fortemente questa possibilità: l’ampliamento condonabile non può superare i 100 metri cubi.
Da notare che nella sua prima stesura il condono statale aveva maglie ancora più larghe: l’ampliamento possibile era sempre di 750 metri cubi a domanda, ma non si specificava il limite delle istanze presentabili, per cui lo spazio condonabile poteva, in teoria, non avere limiti.
Ampliamenti di strutture produttive
Questa voce non è contemplata nella legge nazionale e invece prevista nella normativa toscana, che prevede la possibilità di ampliare fino a 300 metri cubi (ma non oltre il 30 per cento dell’esistente) gli edifici destinati ad attività produttive, quindi industriali, artigianali o commerciali.

Per gli edifici agricoli ampliati e condonati deve essere mantenuta per venti anni la destinazione agricola.

E’ divisa in due aree l’Italia del condono. E non sono divisioni geografiche ma politiche: le Regioni governate dal centrosinistra, Toscana in testa, in larga parte stanno varando provvedimenti che tendono a restringere fortemente l’utilizzo della sanatoria, quelle di centrodestra generalmente o aderiscono in toto alla legislazione nazionale o propongono restrizioni molto più limitate.

Il quadro deve comunque ancora essere definito, visto che in molti casi le Regioni hanno espresso un loro orientamento ma non lo hanno ancora tradotto in un testo di legge.

Le Regioni che hanno una legge o stanno per approvarla
Liguria, Puglia, Sardegna, Provincia di Trento, Valle d’Aosta hanno legiferato ancora prima della sentenza della Corte Costituzionale. Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Umbria si apprestano a legiferare. La Toscana è, tra queste, la prima Regione a aver superato il primo esame ufficiale, quello della giunta.



La posizione delle altre regioni
Abruzzo, Basilicata, Provincia di Bolzano, Lombardia e Sicilia si sono sin qui limitate a enunciare i propri orientamenti in materia: in particolare Lombradia e Sicilia sono intenzionate a una sostanziale applicazione delle disposizioni nazionali, Abruzzo e Basilicata prevedono forti limiti dimensionali rispetto alla normativa statale, la Provincia di Bolzano condividerà gli orientamenti che manifesteranno i Comuni.
Non si hanno per ora notizie di Calabria, Lazio, Marche, Molise e Veneto.

Da notare che, qualora una regione non approvi una sua legge, su quel territorio sarà applicata la normativa nazionale.

Nuove costruzioni
La comparazione, naturalmente, riguarda solo le Regioni che hanno approvato un testo di legge o che si apprestano a farlo.
Oltre alla Toscana, anche la Provincia di Trento non prevede in alcun caso la possibilità di condonare nuove costruzioni. Forti limitazioni sono previste anche da Emilia Romagna e Valle d’Aosta. L’Umbria prevede la possibilità di sanare nuove costruzioni fino a 750 metri cubi ma solo se conformi agli strumenti urbanistici.

La Campania fino a 150 metri cubi per istanza e fino a 600 metri cubi per edificio. In linea con la normativa statale (per cui è possibile condonare nuovi edifici abitativi) Liguria, Piemonte, Puglia.

Ampliamenti di abitazioni
La restrizione maggiore è quella dell’Umbria che prevede la possibilità di ampliamenti tra i 45 e i 75 metri cubi per le abitazioni a seconda delle dimensioni, e tra i 90 e i 150 metri cubi per gli immobili destinati a usi produttivi. A seguire Toscana e Emilia Romagna: entrambe prevedono la possibilità di snare ampliamenti fino a 100 metri cubi per le abitazioni, e di 300 metri cubi per gli edifici non residenziali.

Per la Campania sono sanabili ampliamenti fino a 150 metri cubi, per la Sardegna fino a 250, per la Provincia di Trento fino a 200, per la Liguria fino a 450. In linea con la normativa statale (750 metri cubi a istanza fino a un totale di 3mila metri cubi) Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta.

Incremento degli oneri
Varie Regioni hanno stabilito incrementi degli oneri di urbanizzazione e un aumento percentuale dell’oblazione da pagare. L’aumento degli oneri è del 100 per cento in Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta, dal 20 al 100 per cento per la Liguria.

Nessun aumento per Puglia, Sardegna, Provincia di Trento. Per l’oblazione un incremento del 10 per cento da versare a Regione o enti locali è previsto da Campania, Liguira, Puglia, Toscana e Umbria. In Emilia Romagna aumentano invece i diritti di segreteria. Nessun aumento per Piemonte, Sardegna, Puglia e Valle d’Aosta.

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