di prodotti della silvicoltura
(Reg. CEE 867/90)
Persone fisiche, singole o associate, o società, a condizione che l'investimento assicuri una effettiva e duratura partecipazione dei produttori silvicoli ai vantaggi economici che derivano dall'iniziativa.
Può trattarsi quindi di:
produttori silvicoli;
cooperative costituite tra produttori silvicoli;
soggetti che svolgono un'attività industriale o artigianale di trasformazione di prodotti silvicoli.
Possono ottenere il contributo comunitario gli investimenti nel settore della razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura, intendendo con ciò gli investimenti relativi alle operazioni di abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura dei legnami indigeni, nonché l'insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale del legname in fabbrica.
Sono esclusi gli investimenti nel settore del commercio al minuto o quelli relativi alla commercializzazione o trasformazione di prodotti provenienti da paesi extracomunitari.
Le spese ammesse a finanziamento sono quelle relative:
1.
alla costruzione e all'acquisto di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;
2. all'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici e il software;
3. alle spese generali (in particolare gli onorari di professionisti e le spese per studi di fattibilità), entro il limite del 12% delle spese di cui sopra.
Sono prese in considerazione solo le spese relative a lavori iniziati non anteriormente a sei mesi prima della data di ricezione della domanda di contributo da parte della CE.
Gli investimenti possono riguardare le seguenti iniziative:
1.
Ammodernamento della fase di trasformazione:
Ammodernamento del parco macchine delle imprese utilizzatrici (gru a cavo, trattori forestali specifici, scortecciatrici, cippatrici, ecc.).
Ammodernamento di equipaggiamenti leggeri delle imprese di utilizzazione boschiva (motoseghe, verricelli, canalette, attrezzature antinfortunistiche, ecc.).
Ammodernamento di equipaggiamenti per la realizzazione di primi lavori nel bosco o nelle aree limitrofe (scortecciature, cippature, carbonizzazione, impregnazione, ecc.).
2.
Miglioramento della commercializzazione dei prodotti legnosi.
Creazione di aree di stoccaggio, di trattamento e stagionamento del legname grezzo.
Creazione di centri di raccolta e di vendita del legname grezzo alle imprese di trasformazione.
I progetti devono essere compatibili con i criteri (esclusioni e priorità) stabiliti dalla Comunità ed essere in linea con la programmazione effettuata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e con le scelte della Regione.
In generale, sono considerati prioritari gli investimenti connessi con la tutela dell'ambiente, quelli innovativi (dal punto di vista dei prodotti o dei processi), o che migliorino le caratteristiche qualitative.
E' inoltre accordata la priorità agli investimenti per i quali sia dimostrata l'immediata cantierabilità attraverso il possesso di tutte le necessarie autorizzazioni (sanitarie, ambientali, edilizie, ecc.) per la loro esecuzione, o di conferme d'ordine per quanto riguarda l'acquisto di macchinari ed attrezzature.
Sono esclusi dal contributo:
gli investimenti che, in seguito all'impiego di materiale inadatto, rechino gravi danni all'ambiente (ad es.
deterioramento delle strade forestali, cedimenti del suolo, degrado della vegetazione);
gli investimenti riguardanti la produzione, la raccolta e la commercializzazione degli alberi di Natale;
gli investimenti riguardanti gli alberi per usi ornamentali, nonché investimenti connessi nelle segherie, tranne quelli realizzati in piccole e medie imprese;
gli investimenti che non soddisfino i requisiti di compatibilità ambientale o che prevedano l'uso di prodotti inquinanti e nocivi per l'ambiente.
Gli investimenti devono offrire una sufficiente garanzia di redditività.
A questo scopo sarà esaminata, in sede di valutazione delle domande e dei progetti, la situazione finanziaria dei richiedenti e la capacità di investimento, sulla base dei bilanci e del piano finanziario di spesa.
I beneficiari devono impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione le attrezzature e gli immobili oggetto del finanziamento per un periodo, rispettivamente, di sei anni per gli impianti, i macchinari e le attrezzature e di dieci anni per gli immobili, a decorrere dalla data dell'accertamento finale.
Tutto il territorio comunitario, e quindi tutta la regione Toscana.
L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto per un ammontare massimo - in Toscana - del 55%, di cui il 30% di fonte comunitaria e il 25% nazionale.