Agevolazioni per società cooperative (Legge 27 Febbraio 1985, N.49)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 gennaio 1996 00:08
Agevolazioni per società cooperative (Legge 27 Febbraio 1985, N.49)

Agevolazioni per società cooperative

(Legge 27 Febbraio 1985, N.49)

 

 Beneficiari

1.A. COOPERATIVE ispirate ai principi di mutualità iscritte nei registri prefettizi e soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - fatta eccezione per le cooperative di abitazione.

1.B.COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, provenienti da aziende in crisi, comprese quelle costituite da non oltre tre anni alla data del 6 marzo 1985, iscritte nei registri prefettizi e che abbiano i seguenti requisiti:

1.siano costituite alternativamente da:

• lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni (dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalle Leggi 675/1977, 787/1978 e D.L.

26/1979 convertito nella Legge 95/1979);

• dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione;

• dipendenti licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzione di personale;

2.realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami dell'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive;

3.lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono;

 Tali cooperative possono associare altri lavoratori in Cassa integrazione guadagni, nonché personale tecnico ed amministrativo in misura non superiore al 20% del totale dei lavoratori soci e persone giuridiche in misura non superiore al 25% del capitale sociale sottoscritto e risultante da atti formali della cooperativa stessa alla data della domanda di finanziamento.

  

Iniziative Ammissibili

 Sono previsti finanziamenti agevolati per progetti che tendono ad aumentare la produttività o l'occupazione attraverso l'ammodernamento ed il miglioramento delle strutture e delle tecniche produttive.

I finanziamenti vengono erogati a valere su due fondi: il Foncooper - Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della BNL e il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (integrato dell'importo di L. 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996).

 Le iniziative finanziabili sono:

 • PER LE COOPERATIVE DI CUI ALLA LETTERA A) CON CAPITALE INVESTITO NON SUPERIORE A 500 MILIONI DI LIRE:

 • aumento della produttività, o dell'occupazione, o di entrambe mediante l'incremento o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi delle imprese, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici;

 • valorizzazione dei prodotti ai fini di una maggiore competitività sul mercato anche mediante il miglioramento della qualità;

 • razionalizzazione del settore distributivo per adeguarlo alle esigenze del commercio moderno;

 • sostituzione di passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti stessi, in misura non superiore al 50% del totale dei progetti medesimi, purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda;

 • ristrutturazione e riconversione degli impianti, ivi inclusa, eventualmente, la formazione di scorte per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti fissi.

 • PER LE COOPERATIVE DI CUI ALLA LETTERA B):

 • aumento della produttività, o dell'occupazione, o di entrambe mediante l'incremento o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi delle imprese, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici;

 • realizzazione ed acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;

 • ristrutturazione e riconversione degli impianti, ivi inclusa, eventualmente, la formazione di scorte per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti fissi.

 • PER LE COOPERATIVE DI CUI ALLA LETTERA A) CON CAPITALE INVESTITO SUPERIORE A 500 MILIONI DI LIRE:

 • ristrutturazione e riconversione degli impianti, ivi inclusa, eventualmente, la formazione di scorte per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti fissi.

  

Spese Ammesse

 Sono ammesse le spese al netto di IVA ancora da sostenere o sostenute nel biennio precedente alla presentazione della domanda di finanziamento per i progetti ammessi.

 

Localizzazione

 Il territorio nazionale, quindi tutti i Comuni della Regione.

  

Agevolazioni Previste

 • PER LE COOPERATIVE DI CUI ALLA LETTERA A):

Finanziamenti agevolati. L'importo massimo agevolabile è di 2 miliardi di lire, ad un tasso pari al 50% dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati, riducibile al 25% per le cooperative che integrino la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale pari ad almeno il 20% del valore dell'investimento previsto.

 • PER LE COOPERATIVE DI CUI ALLA LETTERA B):

Finanziamenti agevolati e contributo in conto capitale (al capitale sociale) di importo massimo fino a 3 volte il capitale sociale.

Ai finanziamenti agevolati è applicato un interesse pari al 25% dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati.

La durata delle agevolazioni non può superare gli 8 anni per progetti di acquisto di macchinari ed attrezzature e i 12 anni negli altri casi.

  Garanzie

Privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

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