​Spese condominiali della casa familiare: a chi spettano in caso di separazione o divorzio

La ripartizione delle spese condominiali in merito alla casa familiare suscita spesso litigi tra ex coniugi, creando in alcuni casi disagio ai condomini creditori

Marco
Marco Suisola
27 settembre 2018 13:22
​Spese condominiali della casa familiare: a chi spettano in caso di separazione o divorzio

  Nel caso di separazione dei coniugi o divorzio, le parti, direttamente o tramite il giudice, assegnano il godimento della casa familiare o abitazione nella quale si svolgeva l’attività della famiglia, al coniuge affidatario dei figli. Connesso al godimento si disciplinano anche le spese inerenti l'immobile: spese condominiali e manutentive, ordinarie e straordinarie, imposte, tasse, imu etc. permanendo l'attribuzione degli oneri nel contesto degli obblighi di mantenimento.

Nasce quindi da un provvedimento giudiziale il diritto di godimento della casa familiare che viene riconosciuto al coniuge non proprietario. Questa è una situazione atipica non assimilabile ad altri istituti tipici ed è finalizzata prevalentemente all'interesse morale e materiale di tutela dei figli. Le norme che disciplinano le problematiche inerenti l’assegnazione della casa familiare sono disciplinate dal Codice civile all’art 155 ultimo comma e modificato con la Legge 8/2006 che ha introdotto un ulteriore comma "quater" che riporta la preferenza di assegnazione al coniuge a cui vengano affidati i figli e configura il diritto di assegnazione come un diritto atipico di godimento, diritto personale e non reale.

L’accordo tra i coniugi o il provvedimento del giudice della separazione disciplina nel dettaglio tutte le modalità di godimento nonché gli oneri e le spese a esso inerenti inoltre definisce i costi del mantenimento tenendo conto dei redditi del soggetto obbligato in questione altrimenti andremmo in contrasto a quanto previsto dall’art. 156 c.c.. Se questo non viene regolamentato le spese relative all'uso e alla manutenzione delle cose comuni e quelle condominiali sono poste a carico dell’assegnatario.

All’interno delle spese condominiali è necessario effettuare una distinzione tra le spese ordinarie, straordinarie e di conservazione. Per quanto attiene le spese di conservazione o straordinarie queste non saranno a carico dell’assegnatario. Se la casa coniugale è goduta in locazione viene applicato l'articolo 6 della Legge 392/1978 che prevede il subentro dell’altro coniuge nel contratto se è lui che risulta l’assegnatario del bene a seguito di provvedimento giudiziale.

Nei confronti del condominio debitore delle spese è esclusivamente il coniuge condomino in forza del proprio diritto reale di proprietà. I principi sopra indicati sono estensibili anche alle unioni civili ed alle convivenze di fatto.

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Marco Suisola

Marco
Marco Suisola

Svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999. Laureato presso l'Università di Firenze, è esperto giuridico immobiliare. Associato alla Federazione nazionale amministratori fino al 2015, diventa socio fondatore della Confart-amministratori. Attualmente nel CdA ricopre il ruolo di Tesoriere. Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/201414. Ha la qualifica di Revisore condominiale, Consulente tecnico di ufficio in ambito condominiale info@marcosuisola.it

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