Scuolabus: di chi è la responsabilità in casi di bullismo?

L'esperto risponde al quesito di un lettore

Roberto
Roberto Onorati
09 settembre 2021 13:11
Scuolabus: di chi è la responsabilità in casi di bullismo?

Egregio esperto,

lo scorso anno scolastico ci sono stati episodi di “bullismo” sullo scuolabus comunale utilizzato da mio figlio che frequentava la quarta elementare. In particolare, un bambino della sua classe aveva preso di mira non solo mio figlio, lanciando addosso oggetti di vario tipo nei viaggi di ritorno sullo scuolabus. L’ultimo episodio più grave alla fine dell’anno scolastico, quando con una testata ha colpito duramente la parte destra del viso di mio figlio. Ora, dopo diverse segnalazioni, ho immediatamente denunciato il fatto al comune. Mio figlio si è spaventato molto e non vuole più tornare a scuola. Il comune finora ufficialmente non ha risposto, se non dicendomi a voce che era intervenuto presso la famiglia dell’altro bambino e che stava organizzando diversamente il servizio scuolabus. Vorrei capire di chi è la responsabilità in casi di questo genere.

I fatti come quelli segnalati dal lettore si collegano alla responsabilità di chi gestisce il servizio scuolabus. A parte il triste fenomeno del bullismo, in questi casi è il Comune, in quanto gestore del servizio, ad essere responsabile di quello che accade sul mezzo che riporta a casa i bambini dopo la scuola. Per questo, nei casi di lesione provocati ad altri minori ed anche nei casi di auto-lesione, il Comune deve essere condannato a risarcire i danni. Con sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un alunno di 10 anni che aveva cagionato un danno ad un altro alunno su uno scuolabus.

La Corte ha precisato che un alunno di 10 anni non può considerarsi “maturo” e per questo, se crea un danno ad un altro alunno su uno scuolabus, il Comune deve risarcire il danno. La sentenza ha rilevato che, anche in mancanza di un “obbligo normativo del comune di disporre la vigilanza” sul servizio di scuolabus, l’ente è comunque tenuto a “garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico” proprio in considerazione dell’età dei trasportati.

I comuni, in sostanza, devono adottare tutte le “cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori”.

Difesa Civica — rubrica a cura di Roberto Onorati

Roberto
Roberto Onorati

Potentino di origine, toscano di adozione, laureato in legge, dirigente pubblico, segretario comunale, poi funzionario a Bruxelles per la Commissione Europea, oggi si occupa come consulente di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità - www.robertoonorati.it - onorati66@gmail.com

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