Rigassificatore Piombino: Il TAR Lazio respinge il ricorso del comune

L'infrastruttura GNL utilizza il gas naturale, costituito da metano

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
24 gennaio 2024 22:04
Rigassificatore Piombino: Il TAR Lazio respinge il ricorso del comune
Fotografia di Jacopo Bianchi

Il TAR del Lazio ha ritenuto di non dover accogliere le motivazioni delle organizzazioni ambientaliste e quelle dell’Amministrazione comunale: ora seguirà un confronto con i legali e si valuteranno eventuali ulteriori azioni.

La sentenza del TAR Lazio poi condanna alle spese non solo il Comune di Piombino (90.000 euro), ma anche per 15.000 euro per i ricorrenti ad adiuvandum.

"Il catastrofismo del sindaco di Piombino alla fine ha prodotto un danno solo alle casse del suo Comune. Il rigassificatore alla fine è servito alla politica energetica nazionale e non ha creato nessun problema al porto della città toscana. La sentenza del Tar archivia l'opposizione forsennata del primo cittadino ed il tentativo maldestro di Fratelli d'Italia di cavalcare contemporaneamente il via libera all'impianto e l'opposizione" lo scrive l'eurodeputato e presidente regionale di Italia Viva Toscana Nicola Danti.

Greenpeace Italia e WWF Italia hanno da sempre dichiarato la propria contrarietà alla realizzazione di un rigassificatore nel porto di Piombino per ragioni legate agli impatti ambientali anche su aree marine di pregio, come il Santuario dei Cetacei, e a terra (che interessano il sito “Padule Orti-Bottagone” classificato come Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale della Rete Natura 2000 dell’Unione Europea).

Le organizzazioni hanno fin dall’inizio denunciato l’assoluta anomalia di un procedimento ambientale autorizzatorio, che si è concluso solo durante il processo davanti al TAR, mentre la messa in esercizio dell’impianto risale a luglio dello scorso anno. Una procedura incredibile, che sovverte uno dei principi fondamentali del Codice dell’Ambiente (e cioè la completezza del progetto all’atto della sotto-posizione ad autorizzazione) e che, pertanto, costituisce un precedente gravissimo.

Secondo Greenpeace Italia e WWF Italia, rappresentate in giudizio dall’avvocato Andrea Filippini, il giudice amministrativo avrebbe dovuto certamente censurare la procedura senza precedenti. La ricerca di una soluzione all’emergenza energetica determinatasi dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, su cui peraltro la nave rigassificatrice non ha inciso, non può giustificare lo stravolgimento delle procedure fissate dalla normativa di protezione ambientale italiana ed europea

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