Gentilissimo Avv. Roberto Visciola,
vivo in un condominio e, in occasione del rifacimento dei pianerottoli, ho chiesto la sostituzione della soglia di fronte al portoncino della mia abitazione, in quanto non più in buono stato.Mi è stato risposto che la soglia di fronte al portoncino della mia abitazione è di mia esclusiva proprietà pertanto la spesa è a mio totale carico. E' corretta tale affermazione?La ringrazio fin da ora per la risposta che mi potrà fornire, con i miei migliori auguri per l'anno che va ad iniziare.
Gentilissimo,
ringrazio e ricambio innanzitutto gli auguri per il nuovo anno. Per una risposta puntuale al Suo quesito, andrebbe esaminata, da un lato, la situazione di fatto e, dall'altro, il regolamento condominiale, dal momento che solo un'attenta valutazione di entrambi gli elementi può consentire l'esatta individuazione della normativa applicabile.
In linea generale, la soglia di accesso al portoncino, nel caso in cui sia presente anche per i portoncini degli altri condomini o, comunque, risulti parte ornamentale caratterizzante tutti i singoli pianerottoli, salvo diversa previsione nei titoli, va intesa quale bene condominiale, facente parte integrante dei pianerottoli stessi.
L'art. 1117 c.c. individua le parti comuni di un edificio in condominio, senza menzionare espressamente i pianerottoli. Ciò nonostante, per costante orientamento giurisprudenziale, essi vanno intesi quali beni condominiali, dal momento che l'elencazione di cui alla suddetta norma non viene considerata esaustiva, ma meramente esemplificativa. Inoltre, i pianerottoli, per la funzione di disimpegno che essi svolgono, possono comunque farsi rientrare tra i “vestiboli e anditi” richiamati dal suddetto art. 1117 c.c.
Da ciò discende che i costi per il rifacimento dei pianerottoli e delle relative soglie, che ne costituiscono parte integrante, vanno normalmente suddivisi tra tutti i condomini, a meno che il regolamento non disponga diversamente (trattandosi di previsione derogabile).Trattandosi, tuttavia, di bene condominiale, anche la decisione in merito al suo rifacimento deve essere adottata con apposita delibera assembleare.
Consiglio pertanto di sollevare la questione in sede di assemblea per poter deliberare il rifacimento di tutte le soglie interessate; potrà essere utile l'assistenza di un legale che possa esporre al meglio la situazione, anche sotto un profilo normativo e giurisprudenziale, e quindi orientare la decisione assembleare nel verso a Lei favorevole.