Pianerottoli e soglie di accesso: il ricorso all'assistenza legale

Un lettore si rivolge all'Avvocato Roberto Visciola in merito ad un tema che potrebbe suscitare un contenzioso con i vicini

Roberto
Roberto Visciola
07 gennaio 2019 16:32
Pianerottoli e soglie di accesso: il ricorso all'assistenza legale

Gentilissimo Avv. Roberto Visciola,

vivo in un condominio e, in occasione del rifacimento dei pianerottoli, ho chiesto la sostituzione della soglia di fronte al portoncino della mia abitazione, in quanto non più in buono stato.Mi è stato risposto che la soglia di fronte al portoncino della mia abitazione è di mia esclusiva proprietà pertanto la spesa è a mio totale carico. E' corretta tale affermazione?La ringrazio fin da ora per la risposta che mi potrà fornire, con i miei migliori auguri per l'anno che va ad iniziare.

Gentilissimo,

ringrazio e ricambio innanzitutto gli auguri per il nuovo anno. Per una risposta puntuale al Suo quesito, andrebbe esaminata, da un lato, la situazione di fatto e, dall'altro, il regolamento condominiale, dal momento che solo un'attenta valutazione di entrambi gli elementi può consentire l'esatta individuazione della normativa applicabile.

In linea generale, la soglia di accesso al portoncino, nel caso in cui sia presente anche per i portoncini degli altri condomini o, comunque, risulti parte ornamentale caratterizzante tutti i singoli pianerottoli, salvo diversa previsione nei titoli, va intesa quale bene condominiale, facente parte integrante dei pianerottoli stessi.

L'art. 1117 c.c. individua le parti comuni di un edificio in condominio, senza menzionare espressamente i pianerottoli. Ciò nonostante, per costante orientamento giurisprudenziale, essi vanno intesi quali beni condominiali, dal momento che l'elencazione di cui alla suddetta norma non viene considerata esaustiva, ma meramente esemplificativa. Inoltre, i pianerottoli, per la funzione di disimpegno che essi svolgono, possono comunque farsi rientrare tra i “vestiboli e anditi” richiamati dal suddetto art. 1117 c.c.

Da ciò discende che i costi per il rifacimento dei pianerottoli e delle relative soglie, che ne costituiscono parte integrante, vanno normalmente suddivisi tra tutti i condomini, a meno che il regolamento non disponga diversamente (trattandosi di previsione derogabile).Trattandosi, tuttavia, di bene condominiale, anche la decisione in merito al suo rifacimento deve essere adottata con apposita delibera assembleare.

Consiglio pertanto di sollevare la questione in sede di assemblea per poter deliberare il rifacimento di tutte le soglie interessate; potrà essere utile l'assistenza di un legale che possa esporre al meglio la situazione, anche sotto un profilo normativo e giurisprudenziale, e quindi orientare la decisione assembleare nel verso a Lei favorevole.

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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