Le molestie mediante l'uso dei social network

Possono rientrare nella fattispecie di cui all'art. 660 del codice penale

Roberto
Roberto Visciola
28 Maggio 2025 21:55
Le molestie mediante l'uso dei social network

Gentile Avv. Visciola,

ricevo da parte di una persona in continuazione messaggi molesti sui social. Come posso tutelarmi? Posso denunciare tale persona?

Gentilissima,

per un'analisi più precisa andrebbe preliminarmente valutato il contenuto dei messaggi, che lei mi definisce molesti. Ove siano considerabili effettivamente tali, possono rientrare nella fattispecie di cui all'art. 660 del codice penale, che punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.

Il concetto di “telefono” indicato nella norma codicistica non va inteso in senso restrittivo, potendosi estendere anche alle condotte realizzate mediante uso dei social network. Vi sono, in verità, pronunce giurisprudenziali più restrittive, che circoscrivono l'azione molesta rilevante ai fini penali al solo utilizzo dell'apparecchio telefonico, sulla base del dato letterale della norma.

Come tuttavia recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. I, Sent., [data ud. 19/02/2025] 17/04/2025, n. 15256), il conseguimento del risultato molesto attraverso la comunicazione, verbale o scritta, può, attuarsi con i plurimi mezzi di trasmissione che pongono in interazione il mittente con il destinatario, non assumendo decisività la natura sincrona o asincrona della comunicazione, né la immediatezza della interazione. Né assume rilievo il fatto che, nella messaggistica telefonica o dei social, il destinatario possa evitare agevolmente la ricezione dei messaggi molesti, bloccando il mittente.

L'interpretazione estensiva della disposizione del codice penale sul punto del concetto di “telefono”, in linea con il progresso tecnologico e della evoluzione della comunicazione, rende applicabile la norma anche al caso concreto. Suggerisco quindi, ove la condotta sia realmente configurabile quale molesta, di procedere nelle sedi opportune a Sua tutela.

Cordialmente,

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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