Detrazioni fiscali del 110% per le spese dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021

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In attesa del provvedimento dell’Agenzia delle entrate

Marco
Marco Suisola
10 luglio 2020 09:13
Detrazioni fiscali del 110% per le spese dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Egr. dottor Suisola,

come regolarsi in mancanza dei provvedimenti attuativi che consentiranno di scegliere di usufruire immediatamente dello sconto in fattura, o della cessione del credito?

Grazie

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il dl Rilancio ha introdotto una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110% nell’ambito degli interventi di risparmio energetico qualificato già oggetto di una detrazione (minore) da parte dell’ecobonus.

In particolare, sono stati introdotti i seguenti tre interventi agevolati:

  • - Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari con impianti di microgenerazione oppure con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.
  • - Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici, anche non condominiali, con impianti di microgenerazione oppure con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A) o ibridi.

  • - Isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i requisiti ambientali minimi delle superfici verticali o orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

Se viene effettuato uno di questi tre interventi, la percentuale di detrazione può essere estesa anche a tutti gli altri interventi per il risparmio energetico qualificato (tutti soggetti, ricordiamo, al requisito del passaggio ad almeno due classi energetiche superiori o, comunque, a quella più alta raggiungibile da dimostrare attraverso l’APE) o all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Per tutti gli interventi antisismici “speciali” già oggetto di agevolazione, la percentuale sarà elevata al 110% indipendentemente dall’aver sostenuto almeno uno degli interventi trainanti. Il dl Rilancio non fa alcuna menzione di eventuali limiti di spesa che resteranno, quindi, invariati a €96.000 per ciascuna unità immobiliare.

Infine, spetterà il superbonus anche in caso di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo a patto che questa sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti o a quelli antisismici.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, il superbonus riguarda solo gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori di attività d’impresa, dagli IACP e dagli enti con stesse finalità sociali, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Oltre a queste limitazioni, il dl Rilancio vieta l’utilizzo del bonus da parte di persone fisiche su edifici unifamiliari (ma è ammesso su quelli non unifamiliari) diversi quello adibito ad abitazione principale (anche se è stato proposto un emendamento in sede di conversione); questa limitazione, comunque, non vale per gli interventi antisismici (in particolare nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e anche senza la necessità di effettuare interventi trainanti) o di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo; si applica, invece, per gli interventi di installazione di colonnine di ricarica.

Il Dl Rilancio, nel prevedere gli interventi agevolabili, non cita quelli relativi al recupero del patrimonio edilizio (tra cui quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, bonifica da amianto, prevenzione di atti illeciti, sicurezza in contesti domestici, ecc) che restano, quindi, al 50% ma prevede, anche per questi, la possibilità di cessione del credito d’imposta e di sconto in fattura della parte di spesa agevolabile. Questi interventi, peraltro, risultano necessari al fine di ottenere il bonus mobili e il bonus giardini, anch’essi non citati dal decreto e ancora agevolati al 50% e 36%.

  • - Bonus facciata

Per interventi di restauro o recupero di facciate c’è la possibilità di giostrarsela su due diverse agevolazioni: la prima è il bonus facciate, che consente una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute per recupero o restauro della facciata esterna di edifici siti in zone sismiche A o B. la seconda è la detrazione del superbonus per interventi di isolamento termico. Tra le due, la prima è meno complessa: ha condizioni meno rigide e non prevede limiti massimi di detrazione, né di spesa.

Il bonus facciate interessa residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui siano titolari. Mentre, però, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi, per le persone fisiche (compresi gli esercenti attività d’impresa) occorre aver riguardo al criterio di cassa, per le imprese individuali, società ed enti commerciali, occorrerà far riferimento al criterio della competenza.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha specificato che l’agevolazione non spetta per i lavori di demolizione e ricostruzione ma è ammessa la pulitura e tinteggiatura delle parti esterne opache della facciata e degli elementi che la compongono influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda.

Per intervenire su facciate (o elementi strutturali), occorre però un controllo specifico a cura degli uffici tecnici comunali, a cui deve seguire un atto del privato (SCIA, CIL, ecc) che comunichi l’inizio dei lavori con allegato l’attestato di fattibilità urbanistica rilasciato proprio dal Comune. La situazione si complica (ulteriormente) in caso di edifici situati in centri storici o zone vincolate, per i quali gli adempimenti divengono più gravosi.

  • - L’assemblea condominiale

Come per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, anche per realizzare opere che beneficiano del superbonus occorre il via libera dell’assemblea condominiale.

In particolare, gli interventi connessi al superbonus sono considerati “innovazioni agevolate” in quanto determinano un contenimento del consumo energetico dell’edificio. Tuttavia, proprio in considerazione dell’obbligo di APE (la cui redazione dovrà essere previamente autorizzata in sede assembleare) e di raggiungimento di due classi energetiche superiori, sarà sufficiente un quorum ancora più ridotto, ossia la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio

  • - Spese e utilizzo delle detrazioni

Per gli interventi coperti da superbonus e per quelli coperti da agevolazioni “minori”, sono previste due ulteriori opzioni di utilizzo della detrazione, oltre a quella di utilizzo diretto:

  • o Come contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di ulteriore cessione
  • o Come trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione

In attesa di chiarimenti e precisazioni è, intanto, possibile dedurre alcune indicazioni direttamente dalla normativa: i crediti d’imposta che derivano dalla trasformazione della detrazione da parte dei beneficiari, sono utilizzabili in compensazione tramite presentazione di F24, sulla base di rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta dev’essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Inoltre, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Altre indicazioni sono, invece, deducibili da quanto già previsto per altre detrazioni: il cessionario può cedere in tutto o in parte il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile, ovvero non prima del 20 marzo dell’anno successivo a quello della spesa. Inoltre, per il primo cessionario è possibile cedere il credito, anche parzialmente, in favore di soggetti diversi, anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito. Ancora, è possibile cedere le rate del credito non ancora utilizzabili in compensazione.

Per quanto concerne lo sconto in fattura, poiché la norma non limita la possibilità di cedere le detrazioni, si ritiene che l’opzione per questo strumento debba riguardare tutti i beneficiari delle agevolazioni, compresi i soggetti Ires beneficiari dell’ecobonus e/o del bonus facciate.

In relazione agli interventi, quindi, la possibilità dello sconto in fattura riguarda:

  • o Interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • o Interventi di efficientamento energetico
  • o Adozione di misure antisismiche
  • o Recupero o restauro (ma anche solo pulitura o tinteggiatura) della facciata di edifici esistenti
  • o Installazione di impianti fotovoltaici
  • o Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici
  • - Visto di conformità e asseverazione

Il Dl Rilancio, infine, impone al contribuente di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi che sono ammessi al superbonus. La norma fa esplicitamente riferimento al visto di conformità apposto sulle dichiarazioni fiscali dai professionisti abilitati o dal CAF.

Questo visto, però, è richiesto soltanto in caso di opzione per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta cedibile a terzi, oppure per lo sconto in fattura. Pertanto, se il contribuente sceglie di mantenere la detrazione del 110% e di utilizzarla secondo il piano di ripartizione quinquennale, allora il visto di conformità non è richiesto. Inoltre, quest’ultimo non è richiesto neanche al di fuori degli altri interventi per cui sono previste le due opzioni ma che non sono agevolati al 110%.

Il Dl Rilancio, però, non si è fermato qui e ha previsto che per poter fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, è necessaria un’asseverazione specifica (ulteriore a quella già prevista per gli interventi di efficientamento energetico) redatta da un tecnico abilitato. La questione è un po’ più semplice in caso di interventi antisismici in quanto il progettista, il collaudatore e il direttore dei lavori attestano l’efficacia dell’intervento, ciascuno secondo le proprie competenze. 

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Marco Suisola

Marco
Marco Suisola

Svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999. Laureato presso l'Università di Firenze, è esperto giuridico immobiliare. Associato alla Federazione nazionale amministratori fino al 2015, diventa socio fondatore della Confart-amministratori. Attualmente nel CdA ricopre il ruolo di Tesoriere. Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/201414. Ha la qualifica di Revisore condominiale, Consulente tecnico di ufficio in ambito condominiale info@marcosuisola.it

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