Egr. Avvocato,
mi sono sposata da poco ed abbiamo deciso di abitare in una casa di proprietà solo di mio marito che è stata completamente ristrutturata con soldi sempre di mio marito, provenienti da un’eredità.
Prima di sposarci abbiamo firmato un accordo in base al quale, in sintesi, in caso di fallimento del matrimonio io mi impegno a corrispondergli una somma pari alla metà del costo della ristrutturazione della casa familiare, oppure a trasferirgli a titolo gratuito la proprietà esclusiva di un garage di valore sostanzialmente coincidente.
Approfondimenti
Vorrei sapere se questo accordo può ritenersi valido.
Gent.le Signora,
la giurisprudenza italiana ad oggi continua fermamente a ritenere nulli gli accordi fra coniugi, siglati prima del matrimonio o durante la separazione, se volti a disciplinare le condizioni dell’eventuale e futuro divorzio, ovvero se hanno ad oggetto i diritti e i doveri che discendono dal matrimonio che il codice civile espressamente qualifica come inderogabili.
In sostanza, si ritiene di dover sanzionare con la nullità simili accordi perché altrimenti si consentirebbe ai coniugi di stabilire autonomamente il prezzo del consenso al divorzio aggirando norme inderogabili.
Per fare un esempio, sarebbe dunque certamente nullo un accordo prematrimoniale in cui fosse pattuito che, in caso di divorzio, la moglie rinuncia all’assegno di mantenimento ed ha diritto solo alla corresponsione di una certa somma una tantum.
Gli accordi prematrimoniali sono molto diffusi in altri ordinamenti (in particolare quello statunitense), ma per il nostro ordinamento ancora oggi sono radicalmente nulli.
Sono tuttavia sempre più numerosi anche in Italia i sostenitori, anche autorevoli, di un cambiamento, che dunque potrebbe avvenire anche a breve.
Al tempo stesso, la giurisprudenza ha sempre ritenuto validi ed efficaci gli accordi fra coniugi che abbiano ad oggetto solo diritti patrimoniali disponibili, come parrebbe essere nel suo caso.
Anche una sentenza della Cassazione molto recente (21 luglio 2025) ha confermato che sono perfettamente validi gli accordi fra coniugi quando il fallimento del matrimonio non costituisce la causa genetica dell’accordo, ma semplicemente l’evento al verificarsi del quale è condizionata l’efficacia dell’accordo.