Circolazione: le norme da osservare sulle strade nel periodo invernale

Obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Il disciplinare in vigore dal 15 novembre al 15 aprile

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
11 novembre 2020 09:05
Circolazione: le norme da osservare sulle strade nel periodo invernale

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano sulla rete viaria di competenza della Città Metropolitana di Firenze devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.

Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2020 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1. I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere istallati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di istallazione fornite dai costruttori del veicolo del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'istallazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1,N1 e O1, l'istallazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n.

58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'aviazione civile.Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Nel dettaglio, le strade interessate sono: raccordo autostradale “Siena-Firenze”; tangenziale Ovest di Siena (SS674); raccordo autostradale “Bettolle-Perugia”; SS1 “Via Aurelia”; SS2 “Cassia”; SS3bis “Tiberina” (E45); SS12 “dell’Abetone e del Brennero”; SS62 “della Cisa”; SS63 “del Valico del Cerreto”; SS64 “Porrettana”; SS65 “della Futa”; SS66 “Pistoiese”; SS67 “Tosco Romagnola”; SS68 “di Val Cecina”; SS71 “Umbro Casentinese Romagnola”; SS73 “Senese-Aretina”; SS73var (E78); SS146 “di Chianciano”; SS223 “di Paganico”; SS330 “di Buonviaggio”; SS398 “di Val di Cornia”; SS439 e 439 dir “Sarzanese-Val d’Era”; SS439var “Variante di Pontedera e Ponsacco”; SS665 “Massese”; SS679 “Raccordo Arezzo-Battifolle”; SS680 “San Zeno-Monte San Savino”; SS715 “Siena-Bettolle”; SS719 “Prato-Pistoia” (declassata di Prato).

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