Antiriciclaggio: stretta sui pagamenti frazionati

In materia sono diverse le misure adottate con la manovra finanziaria in vigore dal 31 maggio 2010

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
08 giugno 2010 15:02
Antiriciclaggio: stretta sui pagamenti frazionati

In materia di antiriciclaggio, sono diverse le misure adottate con la manovra finanziaria in vigore dal 31 maggio 2010:

1) Violazione. Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore tra soggetti diversi, con valore dell’operazione, anche se frazionata, maggiore o uguale a 5.000 euro. Sanzione. Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000; 2) Violazione.

Emissione di assegni bancari o postali per importi maggiori o uguali a 5.000 euro senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità. Sanzione. Sanzione pecuniaria dall’1° al 40% dell’importo trasferito comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000; 3) Violazione. Emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché direttamente per l’incasso a banche o Poste italiane. Sanzione. Sanzione pecuniaria dall’1° al 40% dell’importo trasferito comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000; 4) Violazione.

Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità. Sanzione. Sanzione pecuniaria dall’1° al 40% dell’importo trasferito comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori a 50.000; 5) Violazione. Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo maggiore o uguale 5.000 euro. Sanzione. Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo. Se il saldo riguarda importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%.

Paesi black list: dal 1° luglio scatta l’obbligo della Comunicazione Con l’approvazione del provvedimento dell’agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 è stato completato il quadro di riferimento per la nuova Comunicazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate con operatori economici localizzati in paesi e fiscalità privilegiata, individuati in appositi decreti.

L’invio può essere mensile o trimestrale e per stabilire la cadenza va preso a riferimento l’ammontare delle operazioni svolte nei quattro trimestri che compongono l’anno solare. Se l’ammontare supera i 50mila euro per una delle quattro categorie considerate (cessione di beni, acquisto di beni, cessione di servizi, acquisto di servizi), in uno dei quattro trimestri la cadenza è mensile. In merito alle operazioni da segnalare, le operazioni attive e quelle passive vanno distinte fra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette.

Studio Barcali Commercialisti Associati SSB Studio

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