Il Tribunale di Prato accoglie il ricorso presentato da ConsiaGas e ordina a EnelGas “di porre fine immediatamente alla concorrenza sleale e di non diffondere notizie false su tale società”

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
02 Gennaio 2006 20:47
Il Tribunale di Prato accoglie il ricorso presentato da ConsiaGas e ordina a EnelGas “di porre fine immediatamente alla concorrenza sleale e di non  diffondere notizie false su tale società”

Prato, 2 gennaio 2006- Era stato presentato lo scorso 10 ottobre dall’avvocato Leonardo Masi per conto di ConsiaGas il ricorso cautelare al Tribunale di Prato contro EnelGas e la società Key 21 (incaricata da EnelGas per l’attività di promozione con i consumatori per la conclusione di contratti di fornitura di gas naturale). L’avvio del procedimento era stato ritenuto necessario dopo le numerose segnalazioni di clienti che raccontavano di aver ricevuto a casa la visita di venditori che operando per conto di EnelGas, proponevano un nuovo contratto per la fornitura del metano.


Giovedì è arrivata l’ordinanza del Tribunale di Prato che, nell’accogliere il ricorso presentato da ConsiaGas, “ordina a EnelGas e Key 21 di porre fine immediatamente alla concorrenza sleale nei confronti di ConsiaGas Servizi Energetici e di non diffondere notizie false su tale società”. Il giudice ha respinto le eccezioni presentate da EnelGas concedendo quindi sostanzialmente tutte le misure cautelari richieste da ConsiaGas, compreso l’ordine di pubblicazione del dispositivo sulla stampa locale dei comuni nei quali ConsiaGas opera.

Il giudice ha preso atto anche delle deposizioni di persone informate sui fatti ovvero clienti ConsiaGas che hanno dichiarato che questi venditori si presentavano nelle abitazioni rifiutandosi di dare le generalità, senza essere chiari sugli obblighi contrattuali (come la durata dello stesso e i risparmi effettivi sulla tariffa) e sostenendo argomenti inesistenti e chiaramente falsi quali la chiusura dell’attività di vendita da parte di ConsiaGas. Deposizioni, queste, che secondo il Tribunale, insieme alle dichiarazioni scritte di altri clienti ConsiaGas, “consentono di ravvisare in questo tipo di promozione commerciale un modus operandi diffuso, reiterato e sistematico, indice di rilevante gravità del censurato fenomeno di concorrenza sleale”.

Un provvedimento giudiziale di inibitoria questo, che “è ragionevole supporre che, nei confronti della platea dei consumatori, avrà ben altra efficacia rispetto a quelle che, ad oggi, costituiscono esternazioni unilaterali provenienti dal soggetto commerciale asseritamene danneggiato dall’illecita concorrenza altrui”.

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