Alcuni lettori hanno chiesto se i comuni sono obbligati a scorrere le graduatorie esistenti nel caso di copertura di un posto vacante.
Una risposta viene data dal Consiglio di Stato con una recente sentenza (Sezione V, 11 aprile 2025, n. 3140). I giudici amministrativi ribaltano la decisione del TAR e stabiliscono la priorità della mobilità volontaria sulla graduatoria di vincitori e idonei di un concorso pubblico.
Nel caso specifico, un comune approva la graduatoria definitiva; subito dopo si rende vacante un posto della stessa categoria e profilo della graduatoria, che deve essere coperto.
Inizialmente il comune, nella programmazione del fabbisogno del personale, prevede di coprire la nuova posizione attraverso lo scorrimento della graduatoria esistente. Tuttavia, in seguito, l’ente cambia impostazione: decide di ricorrere in via prioritaria alla mobilità volontaria tra enti, relegando lo scorrimento delle graduatorie solo a ipotesi residuale.
Una decisione che suscita forti perplessità tra alcuni funzionari dell’ente e nel collegio dei revisori dei conti, che consigliano espressamente di attingere alle graduatorie esistenti. A quel punto, l’idonea esclusa presenta ricorso al TAR, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto attingere direttamente dalla graduatoria vigente, ancora valida alla luce della normativa nazionale.
Il TAR in primo grado accoglie la sua tesi. Secondo i giudici amministrativi, la posizione C1 derivava da una trasformazione di un posto già esistente (il B3 rimasto vacante), e quindi la copertura tramite scorrimento della graduatoria era non solo possibile, ma doverosa, in deroga al principio generale che vieta di usare le graduatorie per posti istituiti ex novo dopo la loro approvazione.
Il Comune però non ci sta e ricorre al Consiglio di Stato, ribadendo che la scelta della mobilità volontaria era stata dettata dall’esigenza di garantire trasparenza e imparzialità, evitando che lo scorrimento potesse prestarsi a favoritismi o manovre “ad personam”, come paventato dallo stesso legislatore nel vietare l’uso delle graduatorie per coprire nuovi posti.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune, riformando la decisione del TAR. I giudici di secondo grado hanno ritenuto legittima la scelta dell’amministrazione di avvalersi della mobilità volontaria anziché procedere allo scorrimento della graduatoria. Secondo il Consiglio, la norma invocata dalla candidata non impone alcun obbligo, ma concede solo una facoltà, che l’ente può esercitare in base a valutazioni autonome, purché coerenti con i principi di legalità e imparzialità. In particolare, la Corte ha sottolineato che il posto da coprire, pur derivando da una trasformazione, risulta istituito successivamente all’approvazione della graduatoria e quindi rientra tra quelli per i quali l’amministrazione può legittimamente privilegiare la mobilità tra enti, proprio per evitare il rischio che le modifiche alla dotazione organica siano strumentali a favorire soggetti già noti.
La sentenza del Consiglio di Stato è importante e fissa un punto di equilibrio tra autonomia gestionale degli enti locali e tutela delle aspettative degli idonei nelle graduatorie concorsuali. Pur riconoscendo il valore dello scorrimento come strumento di efficienza e risparmio, i giudici hanno ribadito che la sua applicazione non può mai diventare automatica né vincolante, specialmente quando sono in gioco esigenze di imparzialità e trasparenza. In questo caso, la volontà del Comune di tutelare questi principi ha prevalso.