Quando il coniuge più debole ha diritto ad un assegno divorzile?

Questo istituto giuridico ha presupposti diversi da quello separatile, e sono molteplici le sue funzioni

Giacomo
Giacomo Guerrini
07 Maggio 2025 15:01
Quando il coniuge più debole ha diritto ad un assegno divorzile?

Egr. avvocato,

sono separata da mio marito da circa due anni ed attualmente percepisco un assegno di mantenimento concordato al momento della separazione perché non ho mai lavorato.

Abbiamo avuto il primo figlio quando avevo 25 anni, poi abbiamo avuto due gemelli. Io mi sono sempre dedicata esclusivamente alla casa ed ai figli, anche se mi ero laureata a pieni voti ed avrei voluto lavorare.

Adesso mio marito vuole il divorzio perché credo si voglia risposare con la sua nuova compagna.

Vorrei sapere se, in caso di divorzio, potrei continuare ad avere un assegno di mantenimento.

Gent.le signora,

sicuramente non avrebbe di diritto ad un assegno divorzile solo perché le è stato già riconosciuto un assegno di mantenimento in sede di separazione.

I due istituti hanno ormai presupposti diversi.

L’assegno di mantenimento in fase di separazione spetta al coniuge privo di adeguati redditi propri sufficienti a mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.

L’assegno di divorzio richiede invece altri presupposti.

Innanzitutto, è necessario che sussista uno squilibrio economico tra i coniugi.

Se suo marito ha sempre lavorato, mentre lei invece no, lo squilibrio direi che c’è senz’altro nel vostro caso.

Ciò premesso, per ambire ad un assegno di entità superiore a poche centinaia di euro, è necessario dare la prova di aver diritto ad una compensazione, per aver sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali a vantaggio di quelle dell’altro coniuge, essendosi dedicata in modo esclusivo o prevalente alla cura dei figli.

Tale sacrificio deve essere riconducibile ad una scelta comune dei coniugi che però può anche essere tacita, e in particolare implicita nelle univoche modalità di conduzione della vita familiare.

Nel suo caso, parrebbe sussistere anche tale presupposto.

In ogni caso, anche in assenza dei presupposti per una assegno con funzione compensativa, può comunque spettare un assegno con finalità meramente assistenziale in favore del coniuge privo altrimenti di un reddito che gli assicuri almeno una vita dignitosa.

In questo caso l’importo generalmente sarà però molto basso (dell’ordine di poche centinaia di euro), analogo a quello di un assegno di carattere meramente alimentare.

Un cordiale saluto,

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Giacomo Guerrini

Giacomo
Giacomo Guerrini

L’avvocato Giacomo Guerrini esercita la professione a Firenze da molti anni nell’ambito del diritto civile. E' arbitro alla Camera di Commercio di Firenze e docente presso l’agenzia di formazione professionale di Confesercenti Firenze. Il Consiglio Nazionale Forense gli ha riconosciuto il titolo di specialista nel diritto della persona, delle relazione familiari e dei minori. E’ socio dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori. Maggiori informazioni sul sito www.studiocascianoguerrini.it - giacomo.guerrini@hotmail.it

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