Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
24 ottobre 2005 18:44
Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29/09/2005 la Delibera 29/07/2005 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica che disciplina i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento di interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Beneficiari: possono accedere agli interventi del Fondo le imprese in difficoltà , che vengono definite al punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2004/c_244/c_24420041001it00020017.pdf).

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese individuate al punto 2.3 degli Orientamenti comunitari.

Iniziative ammissibili: gli interventi del Fondo possono riguardare sia aiuti per il salvataggio che aiuti per la ristrutturazione (vedi punto 2.2 degli Orientamenti di cui sopra). Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività una impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Gli aiuti per la ristrutturazione sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

Agevolazioni:


Aiuti per il salvataggio
Gli aiuti per il salvataggio a valere sul Fondo saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa, alle condizioni di cui al punto 3.1 degli Orientamenti comunitari.


Aiuti per la ristrutturazione
L'impresa deve presentare un Piano di ristrutturazione, alle condizioni di cui al punto 3.2 degli Orientamenti comunitari, che deve essere approvato dalla Commissione europea.

Il Piano di ristrutturazione può includere un intervento a valere sul Fondo, concesso unicamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa.

Presentazione della domanda: l'impresa che intende accedere agli interventi del Fondo presenta la domanda a Sviluppo Italia S.p.A. che, dopo avere operato una verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità, la trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, al MAP e al Comitato tecnico di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge n.

35/2005. Il Comitato tecnico esprime le proprie indicazioni e le comunica, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione da Sviluppo Italia, al Ministero dalle Attività Produttive che effettua l'istruttoria avvalendosi di Sviluppo Italia. La domanda deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie oggetto della garanzia statale e della banche prescelte; le banche prescelte devono, a loro volta, comunicare al Ministero delle Attività Produttive la propria disponibilità a effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso d'interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.

Saranno istruite con priorità le domande provenienti da imprese per le quali sia già stata decretata, a seguito di approvazione di programma di crisi aziendale, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di oltre il 70% dei lavoratori dipendenti.

In evidenza