Precisazioni sul provvedimento delle targhe alterne

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
23 novembre 2001 21:55
Precisazioni sul provvedimento delle targhe alterne

Dopo alcune notizie di stampa apparse oggi, il comune di Firenze ha ritenuto utile ribadire le modalità dell’autocertificazione, necessaria per alcune deroghe al provvedimento delle targhe alterne che partirà il 28 novembre. Come è riportato sia sulla “newsletter” in distribuzione alle famiglie fiorentine, sia nel comunicato stampa diffuso il 21 novembre, l’autocertificazione prevede che venga scritto su un foglio in carta libera nome, cognome, data di nascita, targa, tipo di auto e quanto richiesto espressamente nel caso specifico della deroga: la professione, i luoghi di partenza e di destinazione, l’orario, i motivi dello spostamento.

Queste modalità sono di fatto le stesse riportate sull’ordinanza n. 6557, già pubblicata in rete civica da alcuni giorni: al punto III, laddove si parla di “autocertificazione”, si indica un atto che, per avere valore, di per sé prevede l’indicazione di nome, cognome e data di nascita del dichiarante. Per quanto riguarda il problema della privacy, è chiaro che l’autocertificazione, proprio perchè richiesta per poter circolare nonostante il divieto, è necessaria soltanto quanto l’auto viaggia: in questo caso va esposta sul cruscotto ed esibita all’eventuale richiesta della polizia municipale.

Se l’auto è ferma e parcheggiata, naturalmente il certificato non serve. Quindi non va esposto. Dunque, nessuno può leggere i dati personali del conducente. Ricordiamo quanto prevede il provvedimento sulle targhe alterne: dal 28 novembre al 3 gennaio, ogni mercoledì e giovedì escluse la settimana del Natale e quella precedente, su tutto il territorio fiorentino dalle 9 alle 17 potranno circolare alternativamente soltanto le auto con targa pari (il mercoledì) e targa dispari (il giovedì).

Saranno esentate dal divieto le auto che portano almeno tre persone a bordo. Le altre deroghe sono: per le auto elettriche, a metano, a gpl; le auto di emergenza, di servizio di istituzioni ed enti pubblici, di invalidi; le auto di medici; le auto di infermieri in turno di reperibilità (con autocertificazione); le auto immatricolate per trasporto merci; le auto intestate a ditte o soci di attività commerciali e artigianali utilizzate per trasporto merci o attrezzature di lavoro (con autocertificazione); le auto con targa extraprovinciale dirette ad alberghi o autorimesse; le auto di chi partecipa a cerimonie civili o religiose (matrimoni, funerali etc, con autocertificazione); le auto di chi si reca in ospedale per visite o analisi (con autocertificazione); le auto di chi va a portare o riprendere i bambini a scuola (nidi, materne ed elementari, con autocertificazione valida 30 minuti).

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