Recupero siti degradati

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
04 gennaio 1996 00:09
Recupero siti degradati

Recupero siti degradati

 

Beneficiari 

• Piccole e medie imprese industriali e imprese artigiane di servizi alla produzione, anche in forma associata (consorzi, aggregazioni, associazioni).

 Tutte le imprese beneficiarie, comprese quelle artigiane, devono possedere i requisiti dimensionali di piccola e media impresa; per le forme associative, tali requisiti si intendono riferiti alle singole aziende.

 I soggetti richiedenti, per avere titolo all'esame della domanda, dovranno dimostrare di avere la certa disponibilità dell'area, presentando idonea documentazione, nonché documentazione comprovante il consenso degli enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti.

  

Iniziative Ammissibili

 La misura è finalizzata ad interventi di bonifica e di risanamento di aree industriali dismesse. L'intervento deve essere finalizzato alla realizzazione di nuove aree industriali o al recupero di aree dismesse per l'insediamento di attività produttive.

Gli interventi dovranno mirare a ridurre i costi di recupero o di ristrutturazione legati agli oneri di bonifica ambientale.

 Per quanto riguarda le aree industriali dismesse, sono ammessi gli interventi relativi ad aree che devono essere ridestinate ad attività produttive, o per le quali i Comuni prevedano una diversa utilizzazione urbanistica; nel caso in cui si ridestini l'area ad attività produttive, sono ammessi a finanziamento, oltre alle operazioni di bonifica ambientale, anche le spese di acquisto dell'area.

 Le operazioni di bonifica di siti precedentemente interessati da attività di discarica, sono ammesse solo in caso di accertata presenza di danno ambientale provocato da fenomeni di inquinamento tali da inibire l'uso del territorio e delle sue risorse e devono essere finalizzate ad un riutilizzo del territorio per attività produttive.

 I soggetti beneficiari dovranno presentare idonea documentazione attestante la non responsabilità diretta nei fenomeni di inquinamento in atto o potenziali sull'area oggetto di recupero.

 Sono ammessi interventi anche già avviati, purché successivamente all'8 agosto 1996; tutti gli interventi devono comunque essere avviati entro sei mesi dalla data di notifica della concessione del contributo, e concludersi non oltre il 31 dicembre 2001.

 Il beneficiario si impegna a non variare la destinazione d'uso per almeno 10 anni dall'intervento.

  

Spese Ammesse

 Le spese ammesse a contributo riguardano la realizzazione dei progetti di bonifica ambientale finalizzati alla innocuizzazione e rimozione dei fattori inquinanti, alla conseguente esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria dell'area, all'eventuale recupero o ristrutturazione di immobili e alla realizzazione di opere murarie a servizio dell'attività dell'azienda.

 In particolare sono ammesse le spese relative a:

 a) rimozione di rifiuti tramite le fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo;

 b) opere di bonifica in sito tramite realizzazione di manufatti di contenimento e copertura ovvero degli interventi di innocuizzazione della fonte inquinante;

 c) operazioni di bonifica della falda sottostante l'area in esame tramite creazione di barriere idrauliche e lavaggio del corpo idrico sotterraneo;

 d) operazioni di bonifica in sito tramite processi chimici, fisici, termici, biologici;

 e) opere di demolizione, recupero, ristrutturazione e realizzazione di opere murarie a servizio dell'attività e relative opere di urbanizzazione primaria ed indotta;

 f) indagini preliminari necessarie alla redazione del progetto di bonifica, comprensive degli oneri tecnici;

 g) progettazione, direzione lavori, collaudo (fino al massimo al 10% dell'investimento complessivo ammissibile).

 Il contributo non è ammesso per la sola realizzazione degli investimenti di cui ai punti f) e g).

 I beneficiari dovranno impegnarsi a non variare la destinazione d'uso per almeno 10 anni dall'intervento.

 Sono ammissibili tutti i progetti di bonifica riguardanti i siti inquinanti inseriti nel Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n.

167/93 e successive modifiche ed integrazioni ovvero tutti i progetti di bonifica ambientale rientranti nelle competenze della L.R. 29/93 "Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica" (pubblicata sul B.U.R.T. n. 30 del 19/5/93).

 Sono ammesse a contributo le spese relative a lavori in economia e prestazioni autofatturate dall'impresa richiedente, effettuate nel rispetto di tutte le norme fiscali, di tutela del lavoro e della sicurezza e documentate da specifica perizia giurata da allegare alla documentazione comprovante la spesa e l'ammissibilità dell'investimento effettuato.

  

Localizzazione

 Gli interventi devono essere localizzati nei Comuni ammessi all'obiettivo 2 dei Fondi Strutturali.

 Sarà data priorità agli interventi che si localizzano nei Comuni compresi in aree protette, iscritte negli elenchi nazionale o regionale, o inserite nei programmi regionali di cui alla L.R.

49/95.

 

Agevolazioni Previste

 E' prevista la concessione di un contributo in conto capitale in percentuale delle spese ammissibili documentate, al netto dell'IVA, fino ai seguenti limiti massimi:

 • Piccole imprese: fino al 20% ESN;

• Medie imprese: fino al 15% ESN.

 Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche nazionali, regionali o comunitarie a valere sullo stesso intervento.

 L'ammontare del contributo concesso viene erogato, previa presentazione obbligatoria di polizza fideiussoria, con le seguenti modalità:

- anticipo pari al 40% del contributo all'atto della presentazione del certificato di inizio lavori;

- liquidazione pari al 40% del contributo alla certificazione della spesa di almeno il 50% dell'investimento ammesso;

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