nelle aree depresse
(Legge 23 Dicembre 1996, N. 662)
Le agevolazioni si applicano ai soggetti che:
avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
sono disoccupati o in mobilità;
sono portatori di handicap.
I requisiti soggettivi di cui sopra non sono necessari per coloro che iniziano un'attività nel settore della salvaguardia ambientale, e cioè:
nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate,
nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti,
nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale,
nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica.
Sono ammesse al beneficio fiscale le nuove attività produttive o professionali intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997 nelle aree depresse (si veda la voce "Localizzazione").
Le agevolazioni si applicano anche alle iniziative intraprese in forma di società di persone, associazioni professionali e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle società o associazioni abbiano i requisiti soggettivi indicati ai precedenti punti a), b), c) e d) (il requisito soggettivo non è comunque necessario per le attività in campo ambientale).
Sono ammesse ai benefici anche le cooperative sociali che associano anche lavoratori dotati dei requisiti previsti dalla Legge 49/85 (piccole cooperative di produzione e lavoro, si veda la Scheda A.
11) e le società finanziarie costituite ai sensi dell'art. 16 della Legge 49/85.
Sono escluse dal beneficio le società di capitali.
Non sono ammesse le attività svolte nei settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 (relativa agli aiuti "de minimis"): si tratta dei settori disciplinati dal trattato CECA e dei settori della costruzione navale, dei trasporti e delle attività dell'agricoltura e della pesca.
Le nuove attività produttive o professionali devono essere localizzate nei territori ammessi agli obiettivi 2 e 5b dei Fondi Strutturali e nelle aree definite in base all'articolo 92,3,c del Trattato CE.
E' riconosciuto, per l'anno di inizio di attività, e per i due successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonché dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR) riferibili proporzionalmente al reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; tale credito non può essere complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni.
E' riconosciuto inoltre l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la partita I.V.A.
Per le forme associate, il credito di imposta è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dalle società è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della regola comunitaria del "de minimis".