Incentivi per la ricerca applicata (Legge 17 Febbraio 1982, N. 46 artt.1-12)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 gennaio 1996 00:06
Incentivi per la ricerca applicata (Legge 17 Febbraio 1982, N. 46 artt.1-12)

Incentivi per la ricerca applicata

(Legge 17 Febbraio 1982, N. 46 artt.1-12)

 

 Beneficiari

 • Imprese industriali produttrici di beni e servizi, di qualsiasi dimensione, e loro consorzi;

• Consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici;

• Società e Centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui ai punti precedenti;

• Soggetti appartenenti al comparto agroindustriale.

 Possono beneficiare delle agevolazioni solo soggetti che abbiano una stabile organizzazione in Italia.

  

Iniziative Ammissibili

 I. PROGETTI DI RICERCA APPLICATA E DI RELATIVA FORMAZIONE SVOLTI AUTONOMAMENTE DAI SOGGETTI BENEFICIARI

 Le PMI possono anche commissionare le ricerche a laboratori qualificati autorizzati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MURST) inclusi in un apposito albo (art.

4 della Legge 46/82).

 II. PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 III. PROGRAMMI NAZIONALI DI RICERCA E RELATIVA FORMAZIONE

 Si tratta di programmi definiti dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) e che rispondono alle esigenze principali del Paese in settori strategici e di avanguardia. Il relativo decreto verrà pubblicato di volta in volta in Gazzetta Ufficiale e, come per i contratti di ricerca di cui al punto seguente, si tratterà di "commesse di stato".

 IV.CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART.

10 DELLA LEGGE N. 46/1982.

 L'attuazione deve riguardare progetti di ricerca applicata relativi a interventi organici, previsti anche nell'ambito di intese o accordi di programma, finalizzati o connessi alla realizzazione di interessi pubblici diffusi e in grado di generare, anche attraverso una partecipazione collettiva di soggetti con funzioni e vocazioni differenziate e complementari, condizioni di sviluppo competitivo in contesti economico-sociali e territoriali, con particolare riferimento all'incremento occupazionale.

  

Attività Ammesse

 Le agevolazioni per queste iniziative sono concesse a valere sul Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata (F.R.A.), istituito presso l'IMI (Istituto Mobiliare Italiano).

 Si considerano attività di ricerca applicata quelle che comportano l'adozione di metodologia di analisi, soluzioni progettuali, scelte realizzative e approcci tecnologici non consolidati e che sono finalizzate alla messa a punto di prodotti o processi da trasferire in produzione alla conclusione delle attività stesse.

 Sono finanziati prioritariamente i progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per l'abbattimento alla fonte delle emissioni di inquinanti nell'aria e nell'acqua ed alla messa a punto su scala industriale di cicli di produzione e di prodotti che, a parità di valutazione economica e commerciale, siano caratterizzati da un minor potenziale inquinante per l'ambiente, incluso quello urbano.

 Sono esclusi i progetti che prevedono una parte da realizzare all'estero superiore al 40% dell'intero ammontare dei costi previsti, e quelli già concretamente iniziati.

 Per le ricerche commissionate da PMI a laboratori esterni, oltre che di ricerche di carattere applicativo, può trattarsi di trasferimento delle conoscenze e innovazioni scientifiche, ovvero di studi per risolvere problemi di metodologie riguardanti i processi produttivi o l'applicazione ad essi di risultati di ricerca già noti.

 Spese Ammesse

 Sono ammesse tutte le spese di ricerca, comprese quelle che preparano il trasferimento dei risultati della ricerca in attività produttiva (quindi anche la realizzazione di prototipi e impianti pilota); sono escluse quelle relative agli investimenti per la costruzione di immobili, impianti fissi generici nonché mobili ed arredi anche se relativi alla ricerca.

 In particolare sono ammesse al finanziamento le seguenti voci di spesa:

 1) personale addetto alla ricerca (si valuta il costo su base oraria e per singolo addetto alla ricerca: l'utilizzazione dei costi standard è ammessa per la preparazione dei preventivi di spesa, ma la consuntivazione va effettuata sulla base del costo effettivo di ogni singolo operatore);

 2) spese generali di ricerca su base forfettaria (ammesse fino al 60% del costo del personale, comprendono tutti i costi indiretti e dei servizi generali; la percentuale è elevata all'80% per società di ricerca costituite con i mezzi del F.R.A.

e per i centri di ricerca industriale);

 3) prestazioni di terzi (si tratta delle prestazioni non assimilabili alle consulenze e commesse di ricerca a terzi; deve trattarsi, ad esempio, di effettuazioni di analisi o misurazioni particolari da parte di laboratori specializzati, di riparazioni e manutenzioni della strumentazione di ricerca, ecc.); i costi vanno documentati con fattura;

 4) commesse interne (si tratta delle prestazioni effettuate);

 5) investimenti (esclusi immobili, impianti generali, mobili e arredi anche se collegati al programma);

 6) materiali;

 7) imprevisti (10% del totale);

 8) attrezzature e strumentazioni (apparecchi, strumenti e altri beni inventariabili il cui acquisto è necessario per l'esecuzione del progetto; il costo va documentato da regolare fattura.

Sono ammessi a finanziamento anche i costi di trasporto, imballaggio, eventuale sdoganamento, montaggio e collaudo. Per l'acquisto di attrezzature utilizzabili anche a fini produttivi il costo sarà ammesso a finanziamento solo in parte proporzionale all'uso necessario per la ricerca. Sono escluse le attrezzature già esistenti né per esse è ammessa l'imputazione di quote di ammortamento);

 9) altri materiali (questa voce comprende le spese per l'acquisto di materiali non inventariabili, ad es.

animali da esperimento, reagenti chimici, materiali monouso, componenti elettronici ed elettrici, componenti meccanici, ecc., la cui utilizzazione sia necessaria per la realizzazione del progetto ed il cui costo sia documentato da fattura o da buono di prelievo da magazzino; in tale ultimo caso il costo sarà quello inventariato);

 10) consulenze o commesse di ricerca a terzi (deve trattarsi di attività connesse direttamente con il progetto; gli incarichi vanno documentati da un contratto o da una lettera d'incarico ed i costi vanno documentati da fatture).

 Le spese sono ammesse a partire dalla data di presentazione della domanda.

Le spese indicate nella documentazione in sede di preventivo vanno analiticamente documentate in sede di consuntivo. Sono esclusi, sia a forfait che ad imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali.

 Per le PMI con progetti di costo complessivo non superiore a 2,5 miliardi che usufruiscono delle procedure semplificate (si veda sotto alla voce "Procedure") sono ammesse le spese di personale impegnato nella ricerca, le spese per le attrezzature e le strumentazioni e per le consulenze; delle altre spese si tiene conto mediante un forfait pari all'80% del costo del personale.

 

 Localizzazione

 Il territorio nazionale, quindi tutta la regione, a condizioni diverse a seconda che si tratti di imprese localizzate in aree ammesse agli obiettivi 2 e 5b dei Fondi Strutturali oppure in zone escluse.

 In particolare, le agevolazioni sono identiche in tutte le zone per le piccole e medie imprese, mentre sono previste differenze a seconda della localizzazione per le grandi imprese.

  

Agevolazioni Previste

 I. PROGETTI DI RICERCA APPLICATA E DI RELATIVA FORMAZIONE SVOLTI AUTONOMAMENTE

 Le tabelle illustrano i massimali di agevolazione concedibili, nella forma di contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati (contributi in conto interessi), in percentuale dell'investimento ammesso.

I progetti di costo superiore a 10 miliardi di lire sono finanziati con contributi del MURST.

Progetti di formazione

Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti agevolati è stabilito periodicamente dal Ministero del Tesoro.

 Per le PMI che vogliono usufruire delle procedure semplificate (si veda sotto, alla voce "Procedure"), i progetti non devono avere costo complessivo superiore a 2,5 miliardi di lire e dovranno essere realizzati entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

In questo caso, inoltre, i finanziamenti potranno essere assistiti da privilegio generale.

 Per le ricerche commissionate dalle PMI a laboratori esterni, sono previsti contributi in conto capitale fino al 50% dei costi sostenuti e fatturati da tali laboratori, entro il limite di 400 milioni di lire per singolo richiedente per anno.

 Le agevolazioni non sono cumulabili con altri interventi pubblici (statali, regionali o comunitari) a valere sullo stesso progetto.

 II. PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, PROGRAMMI NAZIONALI DI RICERCA E CONTRATTI DI RICERCA

 Tali progetti sono in sostanza delle commesse di Stato le cui condizioni vengono stabilite di volta in volta nei relativi contratti.

 Appartengono allo Stato i risultati delle ricerche eseguite dalle società create nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca con partecipazione maggioritaria dell'IMI al capitale azionario e dei contratti di ricerca commissionati da enti pubblici.

Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

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