Toscana Zona Rossa, cosa succede adesso

Alcune delle regole valide in questo tipo di area più restrittiva

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
13 novembre 2020 19:46
Toscana Zona Rossa, cosa succede adesso

Ecco alcune indicazioni che deduciamo dalle Faq del Governo relative alle zone rosse.

In queste aree, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.

Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.

In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Possibile usare l’automobile con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Approfondendo e semplificando:SPOSTAMENTI Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Toscana. Vietato pure ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. Consentito naturalmente  il rientro presso  la propria abitazione o residenza.

SCUOLA Rimangono in presenza la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, i servizi educativi per l’infanzia e il primo anno di frequenza della scuola media. Le altre attività didattiche si svolgono in modalità a distanza.

COMMERCIO Sospese le attività commerciali al dettaglio, eccetto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione. Consentita la vendita con consegna a domicilio, a patto siano rispettate tutte le precauzioni anti covid.

BAR E RISTORANTI Sospese le attività di ristorazione.Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto.

MERCATI Consentita solo la vendita di soli generi alimentari

SERVIZI ALLA PERSONA Sospese le attività inerenti alla persona, eccetto quelle individuate nell’allegato 24 (lavanderie, lavanderie industriali, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere).

LAVORO I datori di lavoro pubblico limitano il personale nei luoghi di lavoro per assicurare solo le attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza.

SPORT Vietate le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto.

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