Separazione e tutela dei minori: il regime dell'affido condiviso

Due persone che si allontanano, possono condividere un figlio?

Roberto
Roberto Visciola
10 aprile 2015 16:00
Separazione e tutela dei minori: il regime dell'affido condiviso

Gent.mo Avvocato Roberto Visciola,mi sto separando e il mio legale punta ad ottenere l'affido condiviso, ma mi è parso di capire che nella realtà l'affido condiviso non trovi mai applicazione. Potrebbe gentilmente chiarirmi la questione?

Gentile Signore,la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, previsto dall'art. 155 c.c., costituisce la modalità di affido da preferire, ove ne ricorrano i presupposti, tendendo a mantenere viva, in riferimento al rapporto tra genitori e figli, la comunità familiare.All'interno di ogni separazione, infatti, preminente risulta essere l'interesse dei figli, che verrebbe soddisfatto principalmente proprio dall'affido condiviso, in quanto esso garantisce il mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.Fin qui in linea di principio.

Sul versante pratico, è facile notare come nella maggior parte dei casi, purtroppo, il giudice fatichi a ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'affido condiviso e disponga dunque l'affidamento presso un genitore che, specie se i figli sono in tenera età, è normalmente costituito dalla madre. Ciò, tuttavia, dovrebbe costituire l'extrema ratio, da applicare in quei soli casi in cui l'affidamento condiviso non risulti possibile.Anche laddove, però, il giudice abbia disposto l'affido condiviso, non è detto che esso si tramuti in realtà concreta: come, infatti, evidenziato in una mia precedente risposta in questa rubrica, il giudice, pur disponendo l'affidamento condiviso, potrebbe optare per la collocazione del minore presso uno solo dei genitori, stabilendo uno specifico regime di visita con l'altro genitore.

Tale decisione, da prendere dietro adeguata motivazione, può giustificarsi tenendo conto delle esigenze della vita quotidiana, che potrebbero escludere l'opportunità di un “reale” affido condiviso in quei casi in cui i genitori, non più conviventi, si trovino a particolare distanza l'uno dall'altro. Ovviamente non si può generalizzare, ma si dovrà procedere ad un analisi caso per caso, per valutare se sussistano i presupposti per conseguire un affido condiviso che non risulti solo “sulla carta”, ma che sia anche reale ed effettivo.Cordialmente,Avv.

Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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