Se l'ex vende la casa assegnata al coniuge: ecco cosa accade

All'insaputa del coniuge assegnatario viene alienata la proprietà della casa familiare. L'avvocato Visciola risponde su una eventuale indennità

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
29 febbraio 2016 16:32
Se l'ex vende la casa assegnata al coniuge: ecco cosa accade

Gent.mo Avvocato Visciola,in sede di separazione il giudice mi aveva assegnato la casa familiare, che però da tempo ho lasciato in quanto legata a brutti ricordi. Sono in regime di separazione dei beni. Il mio ex ha venduto la casa senza dirmelo. Mi spetta l'equivalente di un affitto? Grazie.

Gentile Signora, il fatto che suo marito sia riuscito a vendere l'immobile assegnato in sede di separazione, mi lascia intendere che l'immobile fosse di esclusiva proprietà di suo marito, in quanto altrimenti una vendita di tal genere non sarebbe stata possibile o risulterebbe quantomeno annullabile.Trattasi pertanto di immobile di proprietà esclusiva di suo marito e costituente oggetto di assegnazione in sede di separazione in quanto casa coniugale. Dobbiamo però tener conto del fatto che lei da tempo ha abbandonato detto immobile per trasferirsi in un altro.Si consideri che il bene assegnato può, in teoria, essere venduto dal soggetto intestatario (in questo caso, suo marito), ma al terzo acquirente risulta opponibile il diritto dell'assegnatario del bene ad utilizzarlo finché ricorrano i presupposti di legge (convivenza con figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti).Nel caso di specie, tuttavia, l'immobile parrebbe aver perso i connotati della casa familiare, stante il suo abbandono.

L'assegnazione della casa familiare, infatti, è prevista nell'interesse del minore (art. 155- quater c.c.), stante l'esigenza di conservare ai figli dei coniugi separati l'habitat domestico, in modo tale da garantirne lo sviluppo psico-fisico e riducendo al minimo gli effetti traumatici della separazione: rimanere nella casa familiare permette ai figli di evitare di dover sopportare troppi mutamenti nel loro stile di vita.Tuttavia, è lo stesso codice civile a prevedere il venir meno del diritto al godimento della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare (v.

art. 155- quater c.c.): venendo meno la funzione primaria dell'istituto della assegnazione, viene meno anche il vincolo di destinazione funzionale dell'immobile, che pertanto rientrerà nella piena disponibilità del titolare. Nel suo caso, si dovrà esaminare attentamente la situazione complessiva per valutare se e in quali termini sia stata da lei realmente abbandonata la casa familiare e quali erano le condizioni della separazione. Costituendo l'assegnazione della casa familiare un'utilità economicamente valutabile in misura pari al risparmio di spesa che il genitore dovrebbe sostenere per godere di quell'immobile a titolo di locazione, andrebbe verificato se ed in quale misura detta assegnazione abbia inciso nella quantificazione dell'assegno a favore del coniuge non proprietario ed assegnatario dell'alloggio: in tal caso, potrebbe chiedersi una revisione delle condizioni della separazione.Cordialmente,Avv.

Roberto Visciola 

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