Riparazioni autoveicoli a garanzia scaduta da pochi giorni

Se resto insoddisfatto, posso chiedere la restituzione dei soldi versati all'atto di acquisto e il cambio del veicolo?

Roberto
Roberto Visciola
18 giugno 2019 14:52
Riparazioni autoveicoli a garanzia scaduta da pochi giorni

Egr. Avvocato Visciola,

ho letto il suo articolo sulle rotture e/o guasti che avvengono subito alla scadenza della garanzia. Ebbene si ci troviamo perfettamente in un caso simile. Può aiutarci? Il problema si è verificato su una autovettura, sulla quale, prima della scadenza biennale della garanzia, abbiamo fatto effettuare un tagliando – non particolarmente economico - presso una officina autorizzata, peraltro quella che ci ha venduto e consegnato direttamente l’auto. Dopo appena due giorni e 50 Km percorsi l’auto presenta alla diagnosi “Anomalie al Sistema di scarico”.

Nuovamente in officina con nuova diagnosi, viene effettuato nuovo intervento con ulteriore spesa a nostro carico in quanto scaduta la garanzia. Tenga conto che sulla precedente autovettura, dello stessa tipologia e stesso marchio, avevamo dovuto effettuare numerosi (troppi) interventi di riparazione e all'atto dell'acquisto della nuova auto ci era stato garantito che tali problemi erano completamente risolti sul nuovo modello. Cosa possiamo fare? Posso chiedere la restituzione dei soldi versati all'atto di acquisto ed il cambio del veicolo?

Gentilissimi,

partendo dalla precisazione finale che mi viene riferita, andrebbe innanzitutto valutato il valore della garanzia che Vi venne data, ovvero se vi fu un'espressa – e dimostrabile – assunzione di responsabilità in tal senso da parte del concessionario.

In caso contrario, come presumo possa essere accaduto, ovvero nel caso di particolari lodi da parte del concessionario in merito al nuovo modello, fatte verbalmente e rientranti nel classico modus operandi dei venditori, vale l'antico brocardo che mette in guardia l'acquirente, caveat emptor.

Una tutela può comunque essere rinvenuta nella specifica normativa posta a tutela dell'acquirente.

Qui siamo di fronte ad un'autovettura sottoposta a regolare tagliando che, alla scadenza della garanzia, e trascorsi solo due giorni dal tagliando medesimo, ha presentato un problema che ha richiesto un ulteriore esborso di denaro.

C'è da premettere che la garanzia legale sui beni di consumo ha durata biennale, ma non vi rientra il costo di intervento del tagliando che – salvo sia compreso all'interno di specifici pacchetti previsti all'atto dell'acquisto del veicolo – va pagato a parte anche in corso di garanzia.

E' chiaro, però, che se durante un tagliando in garanzia si rinvenga un pezzo da sostituire, la garanzia biennale di cui sopra consente la sostituzione del pezzo guasto senza ulteriori esborsi di denaro. Tale sostituzione in garanzia, tuttavia, non comporta un prolungamento della garanzia biennale in merito al pezzo sostituito.

Nel caso di specie, dunque, andrebbero verificati gli interventi effettuati nel corso del tagliando, al fine di individuare un'eventuale responsabilità in merito al guasto verificatosi. Nel caso in cui, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto – in sede di tagliando – ritenersi prevedibile un guasto, l'officina avrebbe dovuto procedere alla sostituzione in garanzia, senza costi ulteriori a Suo carico.

Laddove, invece, il guasto non fosse preventivabile, essendo scaduta la garanzia, il costo dell'intervento è purtroppo a Suo carico. Ovviamente, sul pezzo sostituito inizia a decorrere una nuova garanzia biennale.

Avvalendosi dell'ausilio di un legale e con l'intervento di un tecnico, potrà verificare se sussistono o meno gli estremi per far accollare al concessionario ogni onere da Lei sostenuto, anche facendo leva sulla c.d correntezza commerciale, secondo la quale alcune case automobilistiche accettano di farsi carico degli oneri sostenuti dai clienti per far fronte ad alcune problematiche di cui certi modelli risultano affetti, quali vizi di produzione.

Assai più complesso è sostenere un eventuale Suo diritto alla restituzione dell'auto difettosa, dal momento che servirà una ancor più complessa attività probatoria, destinata, da un lato, a dimostrare eventuali garanzie e rassicurazioni ricevute all'atto dell'acquisto e, dall'altro, a dimostrare che il veicolo è rimasto in officina per più della metà del tempo da quando il consumatore ne ha preso possesso (in tal senso, alcune sentenze della Corte di Cassazione).

Cordialmente,

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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