Egr. avvocato,
sono il padre di un ragazzo di quattordici anni che, come quasi tutti i suoi coetanei ormai, ha uno smartphone, e più di un profilo social.
Sono molto preoccupato perché evidentemente non posso fare un controllo di tipo preventivo, ma solo a cose fatte, e molto occasionale. Questo anche perché da due anni sono separato dalla moglie, il ragazzo abita con la madre, ed io lo vedo solo di rado.
Vorrei sapere se ed in che termini potrei esser ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati a terzi.
Gent.le signore,
per il nostro ordinamento civile costituisce un illecito civile qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, cioè lesivo di un diritto.
E’ dunque ben possibile, ed anzi è sempre più frequente, che un illecito civile sia commesso a mezzo social. Siccome l’uso dei social è ormai diffusissimo tra i minori, in molti casi l’autore dell’illecito è un minore.
Può trattarsi di una condotta colposa, come nel caso del ragazzo che in gita scolastica per scherzare, senza rendersi pienamente conto delle conseguenze, fa una foto al compagno di classe mentre si cambia, e poi la mette sulla chat dell’intera classe, o addirittura su youtube. Oppure, come nel caso del ragazzo che in classe fa un video all’insegnante di nascosto, e poi lo diffonde in qualche modo.
Ma può trattarsi anche di condotte più gravi perché dolose, cioè volte proprio a denigrare e ledere l’altrui reputazione, come nel caso di vere e proprie risse verbali che talvolta si scatenano in chat.
Anche nel caso delle condotte colpose l’entità dei danni può essere notevole perché i social notoriamente possono avere una diffusione molto estesa e molto veloce.
Quando un illecito è commesso da minori, in aggiunta alla responsabilità dei minori stessi, una specifica norma del codice civile prevede la responsabilità solidale dei genitori “che abitano con essi”.
Alla luce di questa formulazione letterale, in alcuni casi la giurisprudenza ha escluso la responsabilità del genitore separato o divorziato con il quale il figlio non convive più.
Invece, il genitore chiamato a rispondere dei danni causati dal figlio per liberarsi da ogni responsabilità ha l’onere di fornire una prova quasi impossibile, ovvero ha l’onere di provare in sostanza di aver impartito una buona educazione ed istruzione.
Nella prassi, tanto più il fatto è grave, tanto più la giurisprudenza tende ad escludere che i genitori abbiano impartito una buona eduzione ed istruzione.
Un cordiale saluto,