Chi paga per i danni da animale selvatico?

Cosa fare se si è vittima di un sinistro stradale causato da un cinghiale su una strada provinciale in Toscana

Roberto
Roberto Onorati
25 novembre 2022 15:22
Chi paga per i danni da animale selvatico?

Egregio esperto,

ho avuto qualche tempo fa un sinistro stradale causato da un cinghiale su una strada provinciale in Toscana. In pratica la macchina è distrutta, fortunatamente senza conseguenze per le persone. Dopo l'urto l'animale si è allontanato. Ho fatto la richiesta di risarcimento danni alla Regione, che però contesta la sua piena responsabilità ed eccepisce sia una parziale responsabilità del conducente (che doveva essere più prudente in zone a rischio attraversamento animali) sia una parziale responsabilità della provincia, proprietaria della strada e che deve manutenere in modo corretto la strada. Aggiungo che la polizia municipale, che è intervenuta dopo il sinistro, non ha accertato alcuna violazione da parte mia. Vorrei sapere come devo procedere.

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Il lettore è rimasto coinvolto in un caso purtroppo frequente nelle nostre strade, soprattutto extra-urbane. La norma di riferimento è l'art. 2052 del codice civile, danno provocato da un animale, che prevede: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

La prima operazione da compiere è individuare correttamente chi sia il soggetto da considerarsi responsabile dell’incidente ed al quale indirizzare la richiesta di risarcimento. Nell’eseguire tale operazione diventa determinante il luogo ove si è verificato il sinistro.

Infatti, il soggetto che dovrà risarcire i danni patiti sarà diverso a seconda che l’incidente si sia verificato su una strada a lunga percorrenza (ad es. autostrada) o su una strada urbana/extraurbana. In questo caso la responsabilità è della Regione Toscana, ente che “utilizza” il patrimonio faunistico protetto per perseguire l’obiettivo della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema". A seguito di un lungo dibattito giurisprudenziale, la Corte di Cassazione è giunta infine alla conclusione (sentenza n. 12113/2020) che sia l’ente regionale ad essere titolare (anche sulla scorta di quanto previsto dalla Legge 157/92) dei poteri di gestione sulla fauna selvatica e a rispondere dunque di eventuali danni da essa provocati a titolo di responsabilità per il danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.)

Il soggetto danneggiato, in adempimento di quanto previsto dall’art. 2697 c.c. per ottenere il risarcimento del danno deve provare:

a) il cosiddetto “nesso causale” tra il danno e l’evento. In altri termini, il conducente dovrà dimostrare che la collisione e/o l’incidente siano stati causati dalla presenza dell’animale selvatico sulla sede stradale

b) l’esistenza e la consistenza dei danni, che possono essere tanto di natura “materiale” (pensiamo alle spese necessarie per riparare il veicolo o per trasportarlo dal luogo dell’incidente, ed ancora ai costi necessari per reperire un mezzo sostitutivo) quanto di natura “non patrimoniale” nel caso in cui anche i presenti a bordo del mezzo abbiamo subito lesioni fisiche.

Come anticipato, dinanzi alla prova del nesso causale e del danno patito, la Regione per evitare di essere condannata al risarcimento del danno dovrà provare il verificarsi del cd. “caso fortuito”.

In pratica, per superare la presunzione di responsabilità su di loro incombente, la regione dovrà dimostrare in maniera precisa che l’incidente si è verificato per cause eccezionali ed imprevedibili che in alcun modo si sarebbero potute prevedere e/o evitare oppure per una responsabilità dello stesso conducente-danneggiato (ad esempio qualora stesse guidando il veicolo in maniera non rispettosa delle regole della circolazione stradale). Una particolare ipotesi di esenzione della responsabilità dell’Ente locale viene solitamente ricondotta alla presenza di adeguata segnalazione di pericolo di attraversamento animali apposta sulla strada.

Pertanto, se la strada è dotata degli appositi cartelli indicanti il pericolo di attraversamento da parte di animali l’Ente potrà invocare la sussistenza del “caso fortuito” qualora essi siano visibili (ad es: illuminati di notte o liberi da fronde di alberi davanti). Per quanto possa apparire strano, laddove ci si trovi a percorrere una strada su cui viene segnalata la possibilità di attraversamento da parte di animali selvatici, non resta che adottare una guida particolarmente accorta.

Difatti, solo adottando un comportamento prudente (ad esempio riducendo sensibilmente la velocità) si potranno conservare integre le chance di ottenere il risarcimento.

Sulla base di quanto scritto dal lettore, non sembra contestabile la responsabilità della Regione. Quindi il lettore deve accertarsi se ha inviato la denuncia corredata da ogni documento utile a provare il fatto, a evidenziare le responsabilità e a quantificare il danno, il rapporto della polizia municipale che è intervenuta, preventivo della riparazione e documentazione fotografica del luogo. Eventualmente inviare una lettera di sollecito. In caso di mancato riscontro si può adire il Giudice di Pace, che è competente per sinistri fino a 20.000 EUR.

Voglio riportare anche una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n.500/2022, che ha condannato in solido la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto per danni occorsi ad un automobilista a causa di un cinghiale. Il Giudice ha condannato anche la Provincia poiché, sulla base dei rilievi fotografici e testimonianze, la banchina della strada percorsa presentava della vegetazione alta e incolta (erba e cespugli) ai margini della strada, circostanza che ha contribuito a rendere particolarmente insidioso l’attraversamento del cinghiale.

Difesa Civica — rubrica a cura di Roberto Onorati

Roberto
Roberto Onorati

Potentino di origine, toscano di adozione, laureato in legge, dirigente pubblico, segretario comunale, poi funzionario a Bruxelles per la Commissione Europea, oggi si occupa come consulente di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità - www.robertoonorati.it - onorati66@gmail.com

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