Casa, si può perdere per crisi familiare? Risponde l'Avv Visciola

Se i coniugi, entrambi deboli economicamente, si separano: la casa a chi spetta?

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
28 ottobre 2014 18:01
Casa, si può perdere per crisi familiare? Risponde l'Avv Visciola

Gentilissimo Avvocato,

sono sposato da pochi anni, con un figlio piccolo. Il rapporto con mia moglie è ormai logoro: lei dopo aver avuto il bambino si è licenziata e ora prende un sussidio di disoccupazione. Io ho uno stipendio medio. Temo vi sia il rischio che, con una probabile separazione, mi venga tolta la casa. Confido in un Suo suggerimento.

Gentile Signore,

se il rapporto con sua moglie non risulta recuperabile, effettivamente vi è il rischio che, con una separazione, e in presenza di un figlio piccolo, possa esserle tolta la disponibilità della casa coniugale.

Non vi è un automatismo per quanto sopra, ma è sicuramente una possibilità alla quale si esporrebbe con un'eventuale separazione, specie tenendo conto della presenza di un figlio così piccolo. La disciplina dettata dal codice civile in materia di separazione tra coniugi prevede, come regola generale in presenza di figli, quella dell'affido condiviso,dovendo il giudice valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” (art. 155 c.c.).

Lo stesso codice civile dispone altresì che, nel decidere sull'assegnazione della casa familiare, il giudice debba tener conto dell'eventuale titolo di proprietà (art. 155 quater c.c.). Sono disposizioni, queste, che il suo legale di fiducia dovrebbe tener particolarmente di conto per assicurarle il mantenimento della disponibilità (oltre che della proprietà, che non è in discussione) della casa familiare.

Laddove, tuttavia, in sede di separazione il giudice ritenesse impossibile procedere all'affido condiviso e volesse procedere con l'affidamento a un solo genitore, qualora il genitore affidatario risultasse sua moglie, sarebbe forte il rischio che alla medesima venga assegnata anche la casa familiare, venendo in gioco l'interesse superiore del minore.

Tale eventuale assegnazione, in ogni caso, non è definitiva: il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio (art. 155 quater c.c.).

Cordialmente,

Avv. Roberto Visciola

Per scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it

L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridicoIl servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze. Per motivi di riservatezza non pubblicheremo l’indirizzo email del soggetto richiedente il parere.

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