L'Avvocato Roberto Visciola risponde ai lettori di Nove Da Firenze

Debitori di Equitalia in regime di comunione dei beni, potrebbe essere chiamato a pagare anche il coniuge?

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
11 settembre 2013 16:56
L'Avvocato Roberto Visciola risponde ai lettori di Nove Da Firenze

Gent.mo Avvocato, mio marito, libero professionista, dal 2010 a oggi, stante uno stato di pesante crisi economica, ha omesso il versamento delle proprie imposte. Possiede solo la casa familiare e una vecchia auto. Può Equitalia, un domani, aggredire anche gli immobili di mia proprietà, atteso che siamo in regime di comunione legale dei beni? La ringrazio per la risposta che vorrà darmi. Cara signora, Suo marito, omettendo il versamento delle imposte, si trova in debito nei confronti dello Stato e dunque è probabile che Equitalia proceda in futuro per il recupero dei crediti. Se il debitore si ostina a non pagare, il recupero del credito avviene normalmente mediante esecuzione sui beni di proprietà del medesimo. Suo marito, da quanto mi scrive, risulterebbe proprietario della sola casa familiare, oltre a una vecchia auto.

Mi aggiunge, tuttavia, che siete coniugati in regime di comunione legale e che lei possiede altri immobili. In mancanza di sue ulteriori precisazioni, procederò ad illustrare tutte le situazioni che si potrebbero prospettare. La recente normativa del c.d. “Decreto del fare” – decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ordinario n. 50 alla Gazz. Uff., 21 giugno 2013, n. 144), convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 – all’art. 52 dispone che: “a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprieta' del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro.

L'espropriazione può essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto”. Si prevede, dunque, un divieto di pignoramento dell’abitazione principale, ovvero quella in cui vi sia stabilita la residenza, purché l’immobile sia l’unico di proprietà del debitore, abbia una destinazione catastale abitativa (ad esempio, un immobile accatastato A/10 – ufficio – seppur sostanzialmente usato quale abitazione principale, sarebbe suscettibile di pignoramento) e non sia un’abitazione di lusso. Orbene, dovrete verificare che sussistano tutte le suddette condizioni: in tal caso, l’immobile non è pignorabile. Dato che suo marito è libero professionista, le segnalo che lo stesso art.

52 del decreto del fare ha introdotto limiti al pignoramento anche in relazione a beni indispensabili all’impresa o alla professione, pignorabili nei limiti del quinto del loro valore e solo se gli altri beni non sono sufficienti a coprire i debiti contratti (“I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e' costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito”). Venendo ora alla seconda parte del quesito, si tratta di valutare se i beni di cui lei afferma di esser titolare non siano caduti nel regime di comunione legale. La comunione dei beni riguarda essenzialmente i beni acquistati in costanza di matrimonio dai coniugi, non i beni acquistati, in precedenza del matrimonio, dal singolo coniuge. Ai sensi dell'art.

177, lett. a), del codice civile, costituiscono oggetto della comunione legale “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali”. L’art. 179 c.c. precisa che “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa ; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”. Alla luce di quanto sopra, dovrete quindi valutare se gli immobili di cui lei afferma esser proprietaria siano o meno caduti in regime di comunione legale. Nel caso in cui lei risulti effettivamente l’unica proprietaria, non corre rischi per i debiti contratti da suo marito, salva l’operatività dell’art.

190 c.c. (“I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti”): i suoi beni personali non risponderanno mai dei debiti personali di suo marito, ma solo ed eventualmente delle obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia, ossia dei debiti concernenti la comunione dei beni, nella misura di metà del credito, secondo quanto disposto dal suddetto art.

190 c.c.. Laddove, al contrario, gli immobili siano caduti in regime di comunione legale, verrebbe innanzitutto meno il limite al pignoramento dell’abitazione principale (limite che, come sopra meglio precisato, vale solo laddove si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore). Inoltre, se necessario, i creditori – e, nel caso specifico, Equitalia – sarebbero legittimati ad aggredire a mezzo di pignoramento anche gli immobili caduti in comunione e non per la metà dell’immobile (ovvero per la quota teoricamente spettante a suo marito), bensì per l’intero, atteso che la comunione legale è una comunione senza quote, ovvero lei e suo marito siete entrambi contitolari per l’intero (e non ciascuno per il 50%, come in una normale comproprietà). In tal senso, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, Sez.

III civile, con sentenza 6575/2013: “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”. Cordialmente, Avv.

Roberto Visciola (nove@nove.firenze.it) Il servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze. Per motivi di riservatezza non pubblicheremo l’indirizzo email del soggetto richiedente il parere.

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