Via libera ai nuovi locali pubblici in centro, ma con nuove regole

Nardella: "Più spazio all'interno, no ai mega-dehors e alle pubblicità di offerte promozionali degli alcolici. E nasce un Osservatorio ad hoc".

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
20 marzo 2012 15:56
Via libera ai nuovi locali pubblici in centro, ma con nuove regole

Anche il centro storico di Firenze si adegua alle nuove norme sulle liberalizzazioni del governo Monti: quindi nella cosiddetta area Unesco via libera all’apertura di nuovi esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, locali etc) ma con regole ben precise da rispettare con elevati standard strutturali e qualitativi, per limitare l’impatto sul contesto e garantire uno sviluppo equilibrato e rispettoso del territorio. Le principali novità per i locali di nuova apertura, (che una volta in vigore varranno per tutto il territorio cittadino e che modificano il Piano della somministrazione introdotto nel 2008) prevedono l’aumento dal 40 al 60% della superficie destinata ad accogliere la clientela; l’aumento dell’area destinata a magazzino; una zona (anche minima) per lo stoccaggio dei rifiuti; vietano la pubblicità di ‘offerte promozionali’ per gli alcolici; limitano l’occupazione del suolo pubblico destinata ai dehors esterni, che per i nuovi esercizi pubblici non potrà superare il 50% dello spazio interno.

Inoltre, viene vietata la somministrazione congiunta con altre attività (solo in centro) e viene istituito un Osservatorio ad hoc per monitorare la situazione. “Negli ultimi tre anni e mezzo - spiega a il vicesindaco Dario Nardella – l’apertura di nuovi locali pubblici nel centro storico era stata bloccata con una moratoria, già scaduta e prorogata, che non aveva più ragion d’essere sia perché era inadeguata al nuovo contesto normativo, sia perché nel tempo aveva portato ad una situazione di rendita (basta pensare che era necessario un surplus fino a 300mila euro per acquistare un‘attività in centro).

D’altro canto, per noi era anche assolutamente doveroso evitare la proliferazione di locali, magari con un effetto ‘movida’: da qui l’individuazione di queste nuove regole, con quello che abbiamo definito il ‘modello Firenze’, che permetteranno uno sviluppo governato ed equilibrato dei locali nel centro storico, alle quali si aggiungeranno poi le nuove misure previste dal regolamento edilizio. In pratica, secondo le nostre simulazioni, per aprire un nuovo locale in centro ci vorranno almeno 40 mq di superficie”.

Ad oggi, nell’area Unesco si trovano 765 locali pubblici; 930 sono invece quelli nel resto della città. Nello specifico, ecco le modifiche al piano della somministrazione, che dovrebbero approdare il 26 marzo al voto del consiglio comunale dopo il passaggio in commissione di lunedì scorso. Si prevede di aumentare la percentuale dell’unità immobiliare da destinare a magazzino (7%) per una gestione degli approvvigionamenti che riduca l’impatto in termini di traffico (nella versione precedente l’area di magazzinaggio era almeno pari al 5% della superficie destinata alla produzione, trasformazione, conservazione degli alimenti). Si prevede una percentuale minima (almeno il 3% dell’unità immobiliare) anche per gli esercizi di superficie inferiore ai 250 mq destinata allo stoccaggio dei rifiuti, in modo da limitare l’impatto sull’esterno dell’attività.

Si prevede di modificare le regole sull’assetto dell’unità immobiliare (art.15), con l’introduzione di una percentuale maggiore nel rapporto fra superficie destinata alla somministrazione e la superficie totale dell’unità immobiliare individuando nel 60% (nella versione precedente era il 40%) la quota minima di superficie che nelle nuove attività di somministrazione deve essere disponibile per la clientela, con la finalità di ottenere all’interno del locale spazi sufficientemente ampi per accogliere la clientela in modo che la stessa non si riversi all’esterno. Si introducono alcuni requisiti sia strutturali che d’esercizio, il cui rispetto deve essere dichiarato qualora l’attività di somministrazione si estenda nelle pertinenze dell’unità immobiliare (i dehors).

Tali requisiti condizionano lo svolgimento dell’attività al rispetto dei requisiti igienico sanitari, da dichiarare con apposita valutazione nell’ambito della notifica igiene degli alimenti, alla presentazione di specifica valutazione previsionale di impatto acustico qualora l’attività di somministrazione all’ esterno si protragga oltre le 22, ribadendo ed estendendo anche alle pertinenze private, quanto già previsto nel Piano comunale per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto; ed infine prevedendo, per i nuovi insediamenti e per i trasferimenti di attività già esistenti, che la superficie dello spazio esterno su suolo pubblico, non possa essere superiore al 50% della superficie dell’unità immobiliare destinata alla somministrazione, per evitare l’eccessivo impatto delle attività sull’esterno in termini di disturbo alla residenza e di sottrazione alla collettività di crescenti porzioni di suolo pubblico.

Si conferma nell’area Unesco (la cerchia dei viali più l’Oltrarno) quanto già previsto nel Piano del Commercio, ovvero il divieto di nuove attività di somministrazione esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al “fast-food” o “self-service” (ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all’interno della Stazione di S..Maria Novella) e il divieto di attività di somministrazione sul Ponte Vecchio. Viene anche istituito, in conformità agli indirizzi dettati dal Piano strutturale per l’area Unesco, un Osservatorio che svolga attività di monitoraggio e di georeferenziazione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e un apposito archivio in cui dovranno confluire tutte le segnalazioni che dovessero pervenire per i disagi e i disturbi alla residenza Nel centro storico vengono vietate inoltre attività di somministrazione congiunta con altre attività. Infine per tutti i locali (sia i nuovi che i già esistenti) si introduce il divieto, previsto dal Codice regionale del Commercio, di pubblicizzazione visibile dall’esterno o collocato all’esterno (o con operazioni pubblicitarie di altro genere) per mofferte speciali che inducano il consumo reiterato di alcolici attraverso vendite promozionali.

Le violazioni verranno punite con le sanzioni previste dall’art7 bis del Testo Unico Enti Locali. (salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro).

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