Art. 128 del D.L. Rilancio: informazioni per il condominio

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Sono incrementati gli incentivi nel settore edile, che potenziano le attuali detrazioni fiscali

Marco
Marco Suisola
03 luglio 2020 08:13
Art. 128 del D.L. Rilancio: informazioni per il condominio

Ho letto che l’incentivo consiste nell’innalzamento dell’aliquota di detrazione al 110 % da ripartire in 5 anni, per le spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021 in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico dei condomini. Cosa che di vero e di autenticamente sfruttabile?

Grazie

In attesa del provvedimento dell’agenzia delle entrate, atteso per il 19 giugno, che chiarifichi alcuni aspetti cruciali della disciplina del superbonus prevista nel dl rilancio, proviamo qui a fare una breve sintesi degli elementi trattati dall’art. 119 del suddetto decreto: 1. La detrazione si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nei seguenti casi: a.

Interventi di isolamento termico su superfici opache verticali o orizzontali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a €60.000 per ogni unità immobiliare. b. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con altri centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con relativo sistema di accumulo ovvero impianti di microgenerazione.

La detrazione è calcolata su una spesa complessiva di €30.000 per ogni unità immobiliare. c. Interventi su edifici unifamiliari dello stesso tipo di quello di cui al punto b. 2. L’aliquota prevista al punto 1) si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 d.l. 63/2013, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al punto 1). 3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui sopra devono assicurare, anche congiuntamente a quelli previsti ai punti 5) e 6), il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero, il passaggio alla classe energetica più alta.

4. Per gli interventi antisismici l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica spetta lo stesso bonus di cui al punto 4) per lo stesso periodo di cui al punto 4) e per una spesa complessiva di €48.000 per ogni unità immobiliare (e comunque nel limite di €2.400 per ogni KW di potenza nominale dell’impianto). Il tutto sempreché l’intervento avvenga congiuntamente ad uno di quelli fin qui descritti.

6. Le medesime condizioni di cui al punto 5) (con l’unica differenza che l’importo massimo non può comunque superare gli €1.000 per ogni KW di capacità di accumulo del sistema) si applicano anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nell’impianto 7. La detrazione di cui ai punti 5) e 6) è subordinata alla cessione al gestore del servizio dell’energia non autoconsumata e non è cumulabile con ulteriori incentivi pubblici. 8. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, è riconosciuta la medesima detrazione di cui sopra, da ripartire in cinque quote annuali, purché l’intervento sia eseguito congiuntamente ad uno di quelli di cui al punto 1).

9. Le disposizioni contenute nei punti da 1) a 8) di applicano ai seguenti soggetti 10. Le disposizioni contenute nei punti da 1. a 3. non si applicano agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale 11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui sopra.

12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto (verrà) stabilito dal provvedimento dell’agenzia delle entrate 13. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui sopra quelle sostenute per il rilascio di attestazioni e asseverazioniDopo l’art. 119, passiamo adesso al 121, il quale revisiona i meccanismi di trasferimento dei crediti d’imposta, attraverso la cessione e lo sconto in fattura. 1. I soggetti che sostengono, nel periodo di riferimento, spese per interventi di cui al successivo punto 2., possono optare alternativamente e in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione: a.

Per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso credito ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) b. Per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti+ 2. Gli interventi a cui si applica quanto enunciato al punto 1.

riguardano: a. Recupero del patrimonio edilizio b. Efficienza energetica c. Adozione di misure antisismiche d. Recupero o restauro della facciata degli edifici e. Installazione di impianti fotovoltaici f. Installazione di colonnine di ricarica 3. I crediti d’imposta di cui sopra possono essere utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazioni non fruite. Allo stesso tempo, la quota di credito non utilizzata nell’anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Marco Suisola

Marco
Marco Suisola

Svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999. Laureato presso l'Università di Firenze, è esperto giuridico immobiliare. Associato alla Federazione nazionale amministratori fino al 2015, diventa socio fondatore della Confart-amministratori. Attualmente nel CdA ricopre il ruolo di Tesoriere. Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/201414. Ha la qualifica di Revisore condominiale, Consulente tecnico di ufficio in ambito condominiale info@marcosuisola.it

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