Aran: accordo per la regolazione dei profili di informazione

Riguarda il personale dipendente che svolge le attività negli uffici di cui all'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
06 maggio 2021 08:09
Aran: accordo per la regolazione dei profili di informazione

In data 5 maggio 2021, l'Aran, le confederazioni sindacali e la FNSI hanno sottoscritto l'Ipotesi di Accordo per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione. L'Ipotesi riguarda il personale dipendente dalle Amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al CCNQ 13 luglio 2016, che svolge le attività di informazione negli uffici di cui all'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dai CCNL di comparto dell'ultimo triennio 2016/2018.

Con l'Ipotesi di Accordo appena siglata si dà attuazione alle previsioni del comma 5-bis dell'art. 9, Legge 7 giugno 2000, n. 150, il quale stabiliva espressamente che:

"Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro"

Ai fini dell'inquadramento, l'Ipotesi individua le confluenze del personale tenendo conto delle qualifiche del "CCNL giornalistico" e delle aree o categorie del "CCNL di riferimento" e, solo laddove necessario, riconosce un assegno ad personam con i relativi criteri di riassorbibilità. Confermata anche la possibilità di aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.

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