Iva 2008: il 2 marzo 2009 termine per trasmettere la Comunicazione annuale dei dati

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
16 gennaio 2009 14:09
Iva 2008: il 2 marzo 2009 termine per trasmettere la Comunicazione annuale dei dati

Tale adempimento, non sostituisce la Dichiarazione annuale Iva (la quale deve, di regola, deve essere presentata unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo in quanto trattasi di un obbligo imposto dalla normativa comunitaria, affinché ciascun Stato membro possa effettuare il calcolo delle "risorse proprie" da versare al bilancio comunitario.
Soggetti obbligati. Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva; particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui il contribuente:
· abbia optato per la liquidazione Iva di gruppo;
· si sia avvalso della contabilità separata;
· sia non residente;
· sia stato interessato da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.).
Effetti della comunicazione.

E’ importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva non sono quelli propri della Dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto:
· nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;
· non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione;
· non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni;
· in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065.
STUDIO BARCALI - COMMERCIALISTI ASSOCIATI

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