Consulenze esterne e Finanziaria

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
13 febbraio 2005 23:05
Consulenze esterne e Finanziaria

Gli incarichi esterni deliberati dal Comune di Firenze dal primo gennaio 2005 in poi hanno ricevuto l’approvazione del collegio dei revisori? È quanto chiede il consigliere comunale di An e presidente della commissione controllo Gaia Checcucci.
“L’articolo 42 della Finanziaria 2005 – ricorda la Checcucci - prevede che ‘da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione’ debba essere ‘adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi’.

Prevede anche che l’atto di affidamento debba essere corredato ‘della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale’ e trasmesso alla Corte dei conti. ‘L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni’, dice ancora l’articolo 42 della Finanziaria, ‘costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale’”.
Gaia Checcucci chiede come si è mossa l’amministrazione comunale fiorentina in questo mese e mezzo, cioè dall’entrata in vigore della legge Finanziaria.


“Come presidente della Commissione di controllo e come consigliere comunale – continua - chiedo che l’amministrazione trasmetta sempre al consiglio comunale in allegato il parere dell’organo di revisione e l’approvazione della Corte dei conti per le determinazioni di affidamento di incarichi esterni e consulenze, sia quelli che verranno stilati da ora in poi, sia quelli già emessi dal primo gennaio ad ora.
Il consiglio comunale deve essere messo a conoscenza dell’approvazione degli incarichi affidati”.




Legge finanziaria 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

Legge 30.12.2004 n° 311 , G.U. 31.12.2004
42. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n.

109, e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

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