A Firenze era in vigore da 4 anni il principio del contraddittorio tra pubblica amministrazione e cittadini

Redazione Nove da Firenze
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12 febbraio 2005 22:30
A Firenze era in vigore da 4 anni il principio del contraddittorio tra pubblica amministrazione e cittadini

Per l'Italia è una novità, ma a Firenze ormai è consuetudine da quattro anni in materia di pratiche edilizie. Si tratta della norma che introduce il principio del contraddittorio tra pubblica amministrazione e cittadini, varata dalla Camera dei Deputati il 26 gennaio scorso. L'obiettivo della legge che modifica e integra quella generale sull'azione amministrativa, ovvero la 241 del 1990, è quello di semplificare il rapporto tra cittadino ed ente pubblico introducendo regole di giusto procedimento.

In concreto, per le pratiche edilizie, questa nuova norma si traduce nell'obbligo da parte dell'Amministrazione di comunicare al cittadino, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, le ragioni per cui l'istanza presentata non può essere accettata, o come si dice in termini tecnici "i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza". In questo modo il cittadino può presentare le sue osservazioni e nel caso correzioni per rispondere alle prescrizioni indicate dall'Amministrazione.

Una novità importante, quindi, per il cittadino che a Firenze però è in vigore già da quattro anni. "Abbiamo deciso di anticipare l'introduzione di questa procedura -spiega l'assessore all'urbanistica Gianni Biagi - con una circolare interna, firmata dal dirigente dell'edilizia privata Maurizio Talocchini, datata dicembre 1999 e in vigore dall'inizio del 2000. Si tratta di un importante passo avanti verso la semplificazione del rapporto tra amministrazione e cittadini e si traduce un duplice vantaggio: il cittadino può adeguarsi alle prescrizioni senza ulteriori atti amministrativi: l'Amministrazione evita di fare provvedimenti che poi possono dare origine a contenziosi".

La procedura in vigore dal 2000 è semplice. Gli addetti dell'edilizia privata, in caso di bocciatura della richiesta di autorizzazione o concessione, devono predisporre preliminarmente una comunicazione con il quale si informa il richiedente dei pareri contrari e lo si invita a partecipare al provvedimento presentando, entro 15 giorni da ricevimento della lettera, eventuali atti o chiarimenti che possano essere utili alla definizione del provvedimento finale. In pratica si chiede al cittadino che ha presentato la richiesta di rispondere ai rilievi degli uffici presentando documentazioni o apportando modifiche.

La circolare si conclude ribadendo che "una volta che il provvedimento finale sia stato emesso, la pratica deve considerarsi a tutti gli effetti conclusa e non si potrà più procedere ad alcun riesame se non a seguito di una nuova istanza che seguirà l'iter ordinario". "In questo modo - aggiunge l'assessore Biagi - si sono ridotti drasticamente i contenziosi legati alle pratiche edilizie. Il diniego vero, quindi, viene emesso solo in pochissimi casi: nella maggior parte delle situazioni il cittadino si adegua in tempo reale alle prescrizioni dell'Amministrazioni oppure, se è sicuro della inevitabile bocciatura, rinuncia ai lavori".

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