Abolita la mutualità a favore delle società di serie B

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
06 febbraio 2004 13:31
Abolita la mutualità a favore delle società di serie B

La Corte federale della Figc, al contrario di quel che chiedevano le società di serie B, ritiene che non ci siano ragioni per rivedere l’ordinanza del dicembre scorso sulla mutualità all'interno della Lega calcio professionisti di serie A e B. In pratica si abolisce il sistema della mutualità da parte delle società della massima divisione nei confronti dei club della serie cadetta. Nella riunione di ieri sera, terminata in nottata, la Corte federale ha esaminato l'istanza presentata da diverse società di serie B ed alla fine ha emesso il provvedimento di cui vi riportiamo alcuni passi: "In data 4 giugno 2003 il presidente federale sottoponeva a questa Corte il quesito circa la legittimità della disposizione del regolamento della Lega professionisti nonché della deliberazione dell'assemblea di tale Lega in data 19 marzo 1999 in materia di ripartizione dei proventi dei diritti televisivi.

Il quesito traeva origine da una richiesta di parere interpretativo su tali disposizioni formulato a propria volta dalla società Bologna 1909. Il successivo 23 dicembre veniva pubblicato il comunicato ufficiale che racchiudeva il parere espresso da questa Corte. In esso si affermava che la disposizione di cui allo articolo 46 citato deve considerarsi inefficace per eccessiva onerosità sopravvenuta a decorrere dall'1° luglio 2004 e che, fermo il principio mutualistico, l'accordo tra le società appartenenti alla Lega calcio deve essere rinegoziato al fine di ricondurlo ad equità.

Con atto congiunto del 20 gennaio 2004 venti società di serie B chiedevano al presidente federale di rappresentare a questa Corte" l'opportunità di procedere all'annullamento della decisione in sede di auto tutela interna" nel presupposto dell'illegittimità (per incompetenza, violazione del principio del contraddittorio e falsa applicazione di legge) della "decisione" stessa che era, comunque, intenzione delle società ricorrenti impugnare nelle "sedi giudiziali e ordinarie". Con nota del successivo 27 gennaio, il presidente federale trasmetteva l'atto in questione a questa Corte "per quanto di competenza".

Tenuto conto del concorso di una serie di considerazioni, la Corte è dell'avviso che non vi sia luogo a provvedere. Per questi motivi la Corte esprime l'avviso che non vi sia luogo a provvedere relativamente all'istanza del 20 gennaio 2004 di venti società di serie B". (mc)

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