Inquinamento acustico e grandi cantieri a Firenze: regolamento o deregulation?

Redazione Nove da Firenze
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10 settembre 2003 19:34
Inquinamento acustico e grandi cantieri a Firenze: regolamento o deregulation?

All'art. 10 (Grandi opere) del REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE che verrà proposto dalla Commissione Ambiente del Comune di Firenze alla valutazione delle associazioni ambientaliste domani, alle 14.30, alla Villa di Rusciano, si legge testualmente:
"Ai fini del presente articolo vengono individuate come grandi opere tutti quegli interventi edilizi e urbanistici che si caratterizzano come di interesse cittadino o che comunque per la loro complessità richiedano un’articolazione particolare delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.

Per l’individuazione di dette opere viene incaricata la Direzione Nuove Infrastrutture che provvede, entro il mese di dicembre di ogni anno a redigere un elenco per l’anno successivo e a segnalarlo con provvedimento alla Direzione Ambiente. Nei relativi bandi di gara dovrà essere inserito l’obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.
Le autorizzazioni in deroga rilasciate dalla Direzione Ambiente previo parere dell’A.S.L., per le grandi opere sono suddivise in due fasi distinte:
a.

una parte generale che ha valore per tutta la durata dei lavori per ottenere la quale, il soggetto appaltante deve presentare una domanda contenente:
1. una relazione generale descrittiva dell’attività, redatta da tecnico competente in acustica con i valori limite da conseguire anche presso i recettori potenzialmente più disturbati da individuare con apposita planimetria;
2. una procedura di accettazione redatta dalla direzione del cantiere, dei macchinari che vi operano che sostituisce l’elenco previsto dalla D.C.R.

77 del 22 febbraio 2000 e contenente Le caratteristiche delle macchine che possono essere accettate nel cantiere; Il nominativo del responsabile di tale decisione; Le modalità con cui viene accertata l’idoneità dei macchinari; Le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo.
3. l’individuazione dei percorsi di accesso al cantiere
b. una parte di dettaglio per ogni fase della lavorazione, per ottenere la quale il soggetto appaltante dell’esecuzione dei lavori deve presentare la documentazione prevista dalla D.C.R.

77 del 22 febbraio 2000, con l’eccezione di quanto già prodotto nella parte generale".
All'incontro con la Commissione Ambiente, domani, Idra leggerà i documenti dell'ASL 10, dell'ARPAT e del Ministero dell'Ambiente, che indicano con chiarezza a quale stress trasversale l'amministrazione comunale programma - nella diagnosi dei tecnici dell'ambiente e della salute - di sottoporre la città.
"Chi stabilirà infatti se questo o quel cantiere si può definire da grande opera? -si domanda Girolamo Dell'Olio, presidente di Idra- autologicamente, la Direzione Nuove Infrastrutture.

Su quali basi? Basterà dimostrare che si tratta di interventi edilizi e urbanistici che si caratterizzano come di interesse cittadino. Certo, sarà assai più difficile dimostrare il contrario…. quale Amministrazione azzarderebbe mai interventi in conflitto con l'interesse cittadino?!!! Ma mettiamo pure che si faccia fatica a definire di interesse cittadino determinati cantieri. Ecco che sarà sufficiente dimostrare che comunque per la loro complessità questi interventi richiedano un’articolazione particolare delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.

Capolavoro di maestria linguistica: nel generico c'è posto per tutto! A questo punto alla Direzione Ambiente - cui è affidato il compito di rilasciare le autorizzazioni in deroga - sembra non restare altra scelta che eseguire. Non farlo, per quanto è dato intendere, equivarrebbe a esprimere un giudizio tecnico sulle valutazioni urbanistiche: una imperdonabile invasione di campo! Del resto, lo stesso regolamento proposto non sembra contemplare altra scelta, né indicare procedure in caso di mancato rilascio. E quale ASL potrà mai permettersi di negare a sua volta un parere favorevole alla Direzione Ambiente? Un atto che potrebbe suonare come un inaccettabile giudizio politico! Nei programmi della giunta, in realtà, i prossimi 10 anni a Firenze non saranno - paventa Idra - ordinaria amministrazione, ma eccezione permanente.

E dunque la norma che maggiormente appare pesare, in questo regolamento, è proprio l'art. 10, quello delle autorizzazioni in deroga. Più che regolamento, allora, chiamiamolo col suo nome: DEREGULATION ! Agli zoppi, grucciate: infatti è bene ricordare come la situazione di inquinamento acustico presente in molte zone della città di Firenze sia già oggi, per problemi legati ai mezzi di trasporto, ben oltre i limiti considerati accettabili dall'OMS, raggiungendo quindi soglia di rischio per la salute della popolazione, per quanto attiene la possibilità di danni di tipo extrauditivo (nota del coordinatore del gruppo TAV Igiene Pubblica della ASL 10, dott.

Giorgio Garofalo, inviata già a novembre '98 al responsabile del Nucleo di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Toscana, arch. Moreno Mugelli, oggi membro dell'Osservatorio Ambientale sulla cantierizzazione TAV di Firenze)".

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